a cura di Nadir Milani – industria40@3ogres.com
Si possono cedere i beni che godono del credito d’imposta? È questa una domanda che, spesso, ci siamo sentiti porre anche per quanto riguardava l’iperammortamento e che, ovviamente, ritorna nel caso del credito d’imposta. Per questa ragione, il nuovo Disegno di Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” approvato in Senato e che difficilmente verrà modificato alla Camera, al comma 193 specifica che “Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Credito d’imposta per i professionisti
Quanto previsto dal comma 193 appare logico ed in linea con la normativa precedente. Mentre una novità sostanziale è quella contenuta nel comma 194, in cui viene specificato che “Il credito d’imposta di cui al comma188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni”.
Un’indicazione che ha indotto un eccesso di aspettative, illudendo alcuni soggetti di poter accedere a questa agevolazione.
In realtà, per questi soggetti, il credito d’imposta non riguarda i beni contenuti negli allegati A e B, “ma solo gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi189 e 190 (appunto quelli contenuti negli allegati A e B), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell’articolo 110,comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986”
Quali documenti conservare?
Il comma 195 prende in considerazione la documentazione da conservare ai fini dei successivi controlli, specificando che “i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
Inoltre diventa molto importante la corretta indicazione sulle fatture: “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190”
Il valore della perizia
Novità importanti riguardano anche la perizia tecnica. Il comma 195 ricorda infatti che , che le “imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Una precisazione che, in questo caso ribadisce quanto già previsto. Ma il comma 195 contiene anche una novità importante per quanto riguarda le perizie giurate. Sinora questo adempimento era obbligatorio per investimenti al di sopra dei 500mila euro, mentre ora tale limite viene ridotto a soli 300mila euro: “Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante”.
Attenti alle date!
L’avvento di una nuova norma, che va a soprapporsi temporalmente a quella attuale, avrebbe potuto suscitare una serie di dubbi interpretativi. Per questa ragione, nel comma 196 viene specificato che tali disposizioni non si applicano agli investimenti per i quali “entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n.145”, ovvero l’iperammortamento al 270% per macchine e impianti, oltre al superammortamento al 140% per i software.