Il Decreto attuativo definisce una serie di regole per determinare quali siano le agevolazione ed i Beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo agevolabili da Transizione 5.0.
A questo ambito viene dedicato l’intero articolo 7 del decreto. Ricordiamo, però, che tali beni devono essere inseriti all’interno di un progetto di innovazione a sua volta ammesso ai benefici di Transizione 5.0.
In questo scenario è interessante osservare come, a differenza delle prime indicazioni normative, il comma 1 specifica che gli impianti di autoproduzione di energia devono essere “localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva”, ma viene ampliata la possibilità di comprendere anche quelli “localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva”, oppure “localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva”, (come meglio specificato all’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199)
Sono agevolabili solo i pannelli fotovoltaici?
Il Decreto Attuativo identifica, in maniera definitiva, anche tutte le categorie di beni che rientrano all’interno degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, specificando che sono ammissibili:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
d) i servizi ausiliari di impianto;
e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Cosa significa autoconsumo?
La produzione di energia da fonti rinnovabili deve, però, essere finalizzata all’autoconsumo. Per questa ragione il comma 2 dell’articolo 7 specifica che la “producibilità massima attesa” non deve eccedente “il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo”.
Quali sono i limiti di spesa per gli impianti di autoproduzione?
Per quanto riguarda i costi degli impianti di autoproduzione è importante sottolineare che non sono fissati limiti di costo in relazione al valore dell’investimento nei beni strumentali Transizione 5.0, ma che il Ministero ha definito il costo massimo agevolabile dei singoli elementi utilizzati nella realizzazione dell’impianto di produzione energetica.
Al comma 3 viene infatti specificato che “per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto”.
Fotovoltaico, ok solo i moduli europei
Nella definizione dell’impianto da realizzare, è importate valutare con attenzione la provenienza dei moduli fotovoltaici da installare.
Il comma 4 stabilisce infatti che il vantaggio fiscale è limitato ai moduli di produzione europea, con un’ulteriore agevolazione per una famiglia di prodotti realizzati esclusivamente in Italia “sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro istituito con l’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12.”
Ricordiamo, in questo ambito, che i termine dei lavori di installazione è fissato per il 31 dicembre, mentre l’entrata in funzione può avvenire anche “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.
Scarica il testo integrale del Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed, firmato dai Ministri Urso e Giorgetti
Articolo realizzato con il supporto di BE – Bresesti Energie