Ancora una volta, purtroppo, occorre prendere atto di un decreto incompleto e che rimanda ad ulteriori comunicazioni. Il Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 rimanda infatti ad un ulteriore documento, che dovrebbe però essere redatto nel volgere di pochi giorni.
L’articolo 15 specifica infatti che la Perizia tecnica asseverata, necessaria per certificare le “caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato”. una modalità, del resto già abbondantemente nota.
Per l’attestazione del risparmio energetico, invece, occorrerà fare riferimento ad “appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto”.
Tali certificazioni, in particolare, devono essere “rilasciate da un valutatore indipendente“”.
Rimane infine la possibilità, per i Beni 4.0 con un “costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro” di adempiere all’onere documentale “attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante”. Una facoltà riconosciuta dalla Legge, ma che espone al rischio di errori, spesso indotti anche da venditori privi di scrupoli…
In riferimento alle Certificazioni del risparmio energetico, l’articolo 16 precisa che:
1. La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
In particolare:
2. La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
3. La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.
4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.
Articolo realizzato con il contributo del dottore commercialista specializzato in finanza agevolata Luigi Lavecchia – studio.lavecchia@gmail.com
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Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Pian Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
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