L’intero impianto normativo del Piano Industria 4.0 ruota intorno al concetto di interconnessione. Un termine che, seppur più volte ripreso, suscita ancora dubbi e perplessità. Anche per questa ragione, nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 vengono forniti chiarimenti sui requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati nelle circolari precedenti.
Un intero paragrafo è dedicato proprio ai concetti di “interconnessione” e “integrazione automatizzata”.
Nella circolare viene dapprima ribadito che “ai fini del mantenimento del diritto al beneficio”, il requisito dell’interconnessione “dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
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Ripetiamo la definizione
Il documento continua ribadendo quanto già scritto in merito alla definizione di interconnessione: “affinché tale requisito possa considerarsi soddisfatto è necessario (e sufficiente) che il bene:
i) scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
ii) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
Tale definizione generale, è il caso di ribadire, assume rilevanza per tutti i beni rientranti nell’ambito oggettivo della misura e, quindi, sia per i beni materiali (allegato A) che per i beni immateriali (allegato B)”.
Un ulteriore chiarimento
“Va però ricordato – si legge nella nuova circolare – “che, con riferimento ai beni materiali appartenenti al primo gruppo dell’allegato A – vale a dire i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” – il requisito dell’interconnessione viene ulteriormente a specificarsi sotto un duplice profilo.
In primo luogo, nella richiamata circolare n. 4/E del 2017, è stato affermato che tra le caratteristiche obbligatorie richieste per tali beni figura anche quella della “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”; con l’ulteriore precisazione che detta caratteristica si considera soddisfatta, in coerenza con la definizione generale soprariportata, se “…il bene scambia informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc)…”.
In secondo luogo, la citata circolare n. 4/E del 2017 ha previsto che i beni del primo gruppo dell’allegato A devono soddisfare anche al requisito della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.
Proprio con riferimento al requisito della “integrazione automatizzata”, è opportuno svolgere in questa sede alcune ulteriori considerazioni, al fine di chiarire taluni dubbi sollevati sul punto dagli operatori.
Cosa significa integrazione automatizzata?
Richiamando la circolare n. 4/E del 2017,vengono ribadite le tre modalità (alternative) relative all’integrazione:
-
con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa;
-
con la rete di fornitura;
-
con altre macchine del ciclo produttivo.
“Soffermando l’attenzione sulla prima modalità e cioè quella della integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, la medesima circolare propone alcune esemplificazioni. Per l’integrazione di tipo fisico, si fa l’esempio dei “sistemi di movimentazione”; per quella di tipo informativo, invece, si opera riferimento alla “tracciabilità dei prodotti/lotti”.
Occorre qui opportunamente sottolineare che quelli menzionati dalla circolare non costituiscono gli unici esempi attraverso i quali può realizzarsi l’integrazione automatizzata con il sistema logistico. Va infatti osservato che le funzioni di “movimentazione” e “tracciabilità” sono solo alcune delle componenti riconducibili in senso ampio alla logistica di fabbrica; disciplina all’interno della quale ricadono tutte le componenti rilevanti per una gestione organica e sistematica, capace di integrare le diverse funzioni dell’intero ciclo operativo dell’azienda, industriale o del terziario. In particolare, può osservarsi che è proprio attraverso l’integrazione delle diverse funzioni di gestione dei materiali (quali ad esempio le materie prime, i semi lavorati, i componenti), la gestione della produzione (programmazione, schedulazione, fabbricazione, assemblaggio, controllo di qualità), la gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, assistenza pre e post vendita), che la logistica di fabbrica supporta l’azienda nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi atti a garantire i necessari livelli di performance in termini di qualità elevata, costi contenuti, tempi di risposta rapidi ed elevato servizio al cliente. All’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi: quello fisico (di prodotti, materiali oppure di servizi) e quello informativo, a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori. Appare quindi chiaro come il requisito di integrazione divenga, insieme a quello di interconnessione, un fattore chiave alla base della digitalizzazione del processo produttivo e, più in generale, dell’intero processo di creazione del valore. Il soddisfacimento di tale requisito potrà quindi essere valutato in tutti quei casi in cui la gestione automatizzata dei flussi fisici o informativi abbia un impatto significativo su una o più funzioni riferibili alla logistica di fabbrica, quale disciplina trasversale e permeante l’intero ciclo operativo dell’azienda e, dunque, non strettamente circoscritta solo alla movimentazione o alla tracciabilità.
Nello stesso ordine di considerazioni, inoltre, appare utile precisare che il requisito di integrazione di tipo informativo con il sistema logistico può essere soddisfatto attraverso l’impiego di beni immateriali tra quelli citati dall’allegato B (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) e anche con l’impiego di più sistemi operanti in modo concorrente e complementare (ad esempio: inoltro di istruzioni e/o part-program da sistema CAD/CAM, rilievo dati e generazione indice di efficacia totale di un impianto OEE da sistema MES)”.
Quali protocolli?
Ciò chiarito, si ritiene opportuno da ultimo precisare che, con riferimento ai protocolli di interconnessione e indirizzamento richiamati nella definizione generale di interconnessione contenuta nella circolare n. 4/E, oltre ai protocolli riconducibili a standard de jure – vale a dire, quelli omologati da organizzazioni dello standard ufficiali (a titolo esemplificativo, quelli previsti dalla norma IEC 61158, IEC 61784 o OPC-UA cui CEI CLC/TR 62541 e ancora CEI EN 62591 per le comunicazione wireless) – possono ritenersi ammissibili anche i protocolli riconducibili a standard de facto, o market-driven standard, ampiamente adottati dalle aziende di un certo comparto industriale.
Per ulteriori chiarimenti, la redazione di ItisMagazine.it risponde all’indirizzo redazione.itis@bitmat.it