Non sempre le aziende riescono a interconnettere rapidamente i propri beni strumentali. Un aspetto che crea numerosi dubbi interpretativi, anche in virtù del fatto che l’agevolazione fiscale cambia ogni anno. Per questa ragione, con la risposta n. 71 del 3/02/2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a spiegare come comportarsi a fronte della cosiddetta “Interconnessione in ritardo”.
In risposta ad una domanda circostanziata, l’Agenzia ha ribadito che “con riferimento a beni strumentali acquistati nel 2018 ed entrati in funzione nello stesso anno, nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti diversi chiarimenti”. Nello stesso documento infatti, viene ricordato come “in merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà”.
Ma la risposta evidenzia come “la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene”.
Come affrontare l’interconnessione in ritardo
“Nell’ipotesi in cui – spiega la circolare del 3 febbraio – l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo. In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del super ammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti da ultimo forniti con la circolare n. 9/E del 2021.
In tale ultimo documento di prassi è stato chiarito che, sebbene le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti, sul punto
tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta previsto dalle leggi di Bilancio successive”.
Una lunga premessa, che porta alla seguente conclusione: l’interconnessione in ritardo “del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma, con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, nella circolare n. 4/E del 2017, (paragrafo 6.4.1), nella quale è stato precisato che la quota di iper ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione”.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate spiega inoltre che “come specificato nella risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso dal Ministero competente (alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame”.
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
Scarica la versione integrale in pdf della Risposta 71 del 03.02.2022