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    Sei qui:Home»Approfondimenti»Pannelli fotovoltaici, come rientrano in Transizione 5.0?

    Pannelli fotovoltaici, come rientrano in Transizione 5.0?

    By Massimiliano Cassinelli11/06/2024Updated:11/06/20244 Mins Read
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    La produzione dei pannelli fotovoltaici non deve eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva

    L’intero articolo 7 è dedicato ai materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, che rappresentano una delle novità  del Piano Transizione 5.0.

    L’articolo precisa che tali investimenti devono essere “localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

    Nello specifico sono agevolabili le spese relative a:
    a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    b) i servizi ausiliari di impianto;
    c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

     

    Trattandosi si autoproduzione, la norma prevede limiti molto specifici, con particolare riferimento al dimensionamento degli impianti, che è “determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all’Allegato 1″.

    Limiti specifici anche per le spese degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al presente decreto.

    Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

    Agevolazioni solo per i moduli europei

    “Con riferimento all’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo

    Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative ali investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle citate lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.

    I moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

    Infine ricordiamo che i moduli devono essere “allacciati alla rete dei produttori di energia entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.

     

    ALLEGATO 1

    Determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Calcolo dell’energia elettrica equivalente
    La determinazione dell’energia elettrica equivalente, a partire dai quantitativi di combustibile utilizzati per soddisfare il fabbisogno termico della struttura produttiva o, ad esempio, dell’energia termica associata a un fluido termovettore acquistato, è calcolata sulla base della seguente formula, utilizzando i fattori di conversione riportati nella Tabella A:

    dove:
    Qi = quantità di combustibile o energia termica
    ftep,i = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio
    0,187 = fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete ed energia primaria tep/MWh
    La producibilità attesa è determinata secondo il seguente algoritmo: Producibilità attesa≤105% ×fabbisogno energetico della struttura produttiva =
    105 % × [Energia elettrica prelevata dalla rete+min( ; ) [kWhe]

     

    Articolo realizzato con il contributo dell’ing. Lodovico Mabini – l.mabini@cmengineering.eu

    SCARICA IL PDF DEL Decreto Transizione 5.0 giugno 2024

    Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.

     

    Leggi anche

    Leggi l’articolo TRANSIZIONE 5.0: PUBBLICATO IL DECRETO DEFINITIVO, per conoscere tutti i dettagli sinora noti di Transizione 5.o

    Rivedi il  webinar: Transizione 5.0 premia anche i software: come ottenere il 45% di credito d’imposta

     

     

    fotovoltaici pannelli rinnovabili struttura produttiva
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    Massimiliano Cassinelli

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