Con la Circolare n. 547750 del 5 dicembre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha finalmente chiarito, a 15 giorni dalla data di scadenza delle agevolazioni previste dal Piano Industria 4.0, la “Natura e contenuto della perizia” necessaria alle aziende intenzionate ad accedere agli sgravi connessi all'iperammortamento previsto dal Piano Industria 4.0.
Come si legge nel documento, “in base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Si tratta, dunque, come si evince del resto anche dall’individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l’attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica. Ciò vale, peraltro, anche nel caso in cui sia ammessa l’autocertificazione da parte dell’impresa (beni di costo non superiore a 500.000 euro), essendo presumibile che a questi effetti ci si avvalga comunque dell’operato di consulenti tecnici esterni o interni alla stessa impresa.
Tale ordine di considerazioni appare particolarmente importante ai fini in esame, poiché la natura delle verifiche richieste dalla norma si riflette anche sul contenuto della perizia/attestazione o, più precisamente, sulla distinzione, nell’ambito del documento finale, tra i contenuti che costituiscono propriamente il risultato dell’attività tecnica svolta dal professionista o dall’ente incaricato e ai quali si ricollega l’assunzione di responsabilità da parte di tali soggetti e gli altri contenuti pur sempre concernenti gli investimenti agevolabili e ugualmente da indicare nella perizia. Il riferimento, in particolare, è, ad esempio: alla determinazione del costo fiscale rilevante o alla sua imputazione secondo le regole della competenza al periodo d’imposta agevolabile o, ancora, alle modalità di acquisizione dei beni (compravendita, appalto, leasing, etc…). In relazione a tali contenuti, il professionista o l’ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell’impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali. In altri termini, la perizia giurata o l’attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell’agevolazione. Inoltre, stante il chiaro dettato letterale del richiamato comma 11, si precisa che tra le verifiche tecniche richieste al perito o all’ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della “novità” dei beni oggetto d’investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l’applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l’esclusiva e diretta responsabilità dell’impresa beneficiaria”.
Ecco cosa deve contenere
Alla luce di questa lunga premessa, la circolare n. 547750 ha chiarito che le verifiche che il soggetto incaricato della perizia giurata o dell’attestazione di conformità dovrà condurre possono riassumersi nelle seguenti fasi:
– Classificazione del bene in una delle voci dell’allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l’allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all’allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
– Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all’appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
– Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell’avvenuto riscontro della stessa;
– Rinvio all’analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente a corredo della perizia o dell’attestato e custodita presso la sede dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione.
Come si è già ricordato, la perizia giurata o l’attestazione di conformità (o, nel caso, la dichiarazione del legale rappresentante) devono essere acquisite dall’impresa entro la data di chiusura del periodo d’imposta. Al riguardo, con specifico riferimento al caso in cui l’impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, si rinvia alla risoluzione n. 152 dell’Agenzia delle entrate pubblicata il 15 dicembre 2017 che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre per l’effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell’interconnessione, consente al professionista di procedere al giuramento della perizia anche successivamente.
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