Il Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 prevede che possano accedere ai benefici fiscali tutti i beni che, oltre a rispettare i criteri stabiliti dal Piano Industria 4.0, consentano anche un risparmio energetico pari al almeno il 3% (o il 5% in caso di processi). Transizione 5.0 ha però esteso le agevolazioni anche ai beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, che possano essere classificati tra “i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)”. Viene quindi chiarito il concetto di “contestualmente”, comparso per la prima volta nell’origina Decreto Legge, spiegando che “contestualmente” deve essere considerato nell’accezione di software “acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione”, senza un esplicito riferimento ad un unico fornitore o a specifiche scadenze temporali, anche se deve essere conservata la caratteristica di “medesimo progetto di innovazione”
Come si calcola il risparmio energetico di un software?
Detto degli aspetti chiariti, parecchi dubbi permangono in merito alle modalità di calcolo dei risparmi energetici indotti da alcuni software. In attesa dei modelli per le comunicazione, che dovrebbero essere disponibili a giorni e fornire ulteriori dettagli, il decreto specifica solo che “Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.”
E, su questo versante, non aiuta nemmeno l’articolo 9, i cui contenuti sono stati sintetizzati dalla nostra redazione al seguente link: Transizione 5.0: come determinare i risparmi energetici?
Articolo realizzato con il contributo dell’ing. Lodovico Mabini – l.mabini@cmengineering.eu
SCARICA IL PDF DEL Decreto Transizione 5.0 giugno 2024
Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
Leggi anche
Leggi l’articolo TRANSIZIONE 5.0: PUBBLICATO IL DECRETO DEFINITIVO, per conoscere tutti i dettagli sinora noti di Transizione 5.o
Rivedi il webinar: Transizione 5.0 premia anche i software: come ottenere il 45% di credito d’imposta