E’ stato reso noto il Decreto attuativo, a firma MIMIT e DEF, che definisci gli ambiti operativi del Piano Nazionale Transizione 5.0.
Il testo integrale, in pdf, può essere scaricato a questo link Decreto Mimit-Mef sul Piano Transizione 5.0 – 11 Giugno 2024
La nostra redazione, con il supporto di un team di specialisti, ha redatto una serie di articoli di analisi ed approfondimento
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Possono accedere al Credito d’imposta 5.0 solo i “progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025“… “tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”. Sono queste indicazioni che, del resto erano già note, mentre nel comma successivo viene spiegato che, nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.
Molta attenzione deve essere prestata alla data di avvio del progetto di innovazione che, come spiegato al comma 3 è “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Al comma 4 viene invece chiarito come identificare la “data di effettuazione dell’ultimo investimento“:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
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