Lo scorso 28 aprile, il GSE ha diffuso i nuovi allegati per le comunicazioni ex-ante, ex-post e per l’autocertificazione dei moduli fotovoltaici. I nuovi documenti, all’atto pratico hanno poche e marginali, anche se con una specifica attenzione alle piattaforme software.
Per i tecnici impegnati nella complessa fase di certificazione dei consumi energetici, in realtà, non si tratta di un ulteriore impegno, ma occorre prestare una particolare attenzione all’impiego dei nuovi allegati (ovvero Allegato VIII e Allegato X) ed all’autocertificazione, perché l’impiego dei moduli precedenti comporta, necessariamente, l’interruzione del processo di approvazione da parte del GSE, con la conseguente richiesta di caricare i nuovi allegati e, quindi, l’ulteriore allungamento dei tempi di erogazione del Credito d’Imposta.
Nuovi Allegati, immutata complessità
La necessità di compilare i nuovi allegati crea un ulteriore disagio alle aziende ed ai consulenti che stanno operando nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 5.0.
Una complessità confermata dal fatto che, ad oggi, a fronte di uno stanziamento di 6,23 miliardi, finanzianti con i fondi europei del PNRR, solo 26 milioni sono stati erogati, mentre progetti che comportano crediti d’imposta per altri 761 milioni risultano ancora non completati.
Risultati che sono stati “agevolati”, negli ultimi mesi, da due significative novità:
- la rimodulazione degli scaglioni di investimento, con l’unificazione delle prime due fasce in un unico scaglione fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45%, in funzione della percentuale di riduzione dei consumi energetici conseguita;
- la ridefinizione dello schema delle maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici, con l’introduzione di una maggiorazione del 30% per i pannelli con moduli di tipo a) e l’incremento al 40% e al 50% per i pannelli con moduli di tipo b) e c).
Inoltre è stata approvata la cosiddetta “procedura semplificata” per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento. Per questi beni, infatti, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
Questo comporta, in pratica, il riconoscimento di un credito pari al 35%, senza la necessità di calcolare e documentare il risparmio conseguito. Ma tutti gli altri adempimenti, compresa la necessità di compilare i nuovi allegati, rimangono immutati.
Ricordiamo che, nelle scorse settimane, la redazione di BitMAT ha organizzato il webinar “Transizione 5.0: vuoi il 45% sui software?”, la cui registrazione è disponibile gratuitamente al seguente link.