La Finanziaria 2021, approvata dal Senato nel corso della seduta del 30 dicembre, porta al 50% il Credito d’Imposta per i beni materiali (macchine e impianti) installati e interconnessi nel corso del 2021, ma con vantaggi anche per gli acquisti effettuati dopo il 16 novembre del 2020. Ma come utilizzare il Credito d’Imposta 4.0? La risposta, anche se permangono alcuni dubbi dal punto di vista applicativo, arriva dal comma 1059 della Legge di Bilancio: “Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni”.
Questo significa, all’atto pratico, un’esigibilità “immediata”, anche se gli esperti fiscali si stanno ancora confrontando sulla corretta interpretazione della frase “decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni”. Un quesito sul quale si attendono le circolari esplicative da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Credito d’Imposta in un’unica quota
In attesa di chiarimenti, è importante anche quanto scritto nella seconda parte del comma 1059: “Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante”
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