La Legge 56/2024 era stata male interpretata nel passaggio relativo alle figure professionali abilitate alla certificazione dei requisiti richiesti dalle nuova normativa, con particolare riferimento al risparmio energetico. La Legge specificava infatti “tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso” gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo). Una frase che, da alcuni (colpevoli di una lettura molti superficiale) , era stata completata come un’esclusività riservata a queste due categorie. Un dubbio cancellato (almeno questo!) dal Decreto attutivo di Transizione 5.0, dove vengono elencate le categorie di professionisti abilitati. Le certificazioni tecniche riferite alla riduzione dei consumi energetici possono essere “rilasciate da uno o più valutatori indipendenti he vengano riconosciuti in una delle seguenti categorie:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore:
1) UNI CEI EN ISO/IEC 17029;
2) UNI EN ISO 14065;
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, specificatamente per lo standard UNI CEI EN ISO 50001:2018;
4) UNI CEI EN ISO/IEC 17024, specificatamente per lo standard UNI CEI 11339;
5) UNI CEI EN ISO/IEC 17065, specificatamente per lo standard UNI CEI 11352;
d) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso dei seguenti diplomi di laurea:
1) L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
2) L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
3) LM20 Lauree Magistrali in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica;
4) LM22 Lauree Magistrali in Ingegneria Chimica;
5) LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile;
6) LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell’Automazione;
7) LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica;
8) LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica;
9) LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare;
10) LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica;
11) LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale.
Sta invece suscitando polemiche l’esclusione di alcune categorie professionali
Articolo realizzato con il contributo del certificatore Transizione 5.0 ing. Lodovico Mabini – l.mabini@cmengineering.eu
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Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Pian Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
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