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    Sei qui:Home»Approfondimenti»Come si recupera il credito d’imposta?

    Come si recupera il credito d’imposta?

    By Massimiliano Cassinelli19/12/2019Updated:10/02/20203 Mins Read
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    Il 40% dell’investimento nella digitalizzazione sarà compensato in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in software

    Il Disegno di Legge denominato “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, in approvazione alla Camera, ha definitivamente cancellato l’iperammortamento per i beni acquistati a partire dal 2020 (che rimane in vigore per chi ha già pagato il 20% del valore), in quanto non si prevedono sostanziali cambiamenti al documento attualmente in discussione.
    La principale novità, come abbiamo riassunto nell’articolo “Cosa sostituisce l’iperammortamento?”, riguarda il nuovo credito d’imposta, che sostituisce proprio l’iperammortamento.
    Nello specifico, per investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, la norma fissa nel 40% il valore del credito d’imposta per le macchine e gli impianti, mentre il valore è fissato al 15% per il software, come specificato negli allegati A e B della versione originaria del Piano Industria 4.0.
    Vi sono però una serie di limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo di questa agevolazione. Il comma 191 specifica, infatti, che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 (i software, NDR)”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o dell’interconnessione dei beni”.
    A questo proposito è importante sottolineare che “nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta”.

    Attenti alle comunicazioni!
    Dal punto di vista pratico, però, il comma specifica che “Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”.
    Le modalità di questa comunicazione, però, non sono ancora state chiarite. Ma, come si legge, nello stesso comma, “Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile”.
    Credito, reddito e cumulabilità
    Per sgomberare il campo da possibili interpretazioni, il Disegno di Legge precisa, al comma 192, che “Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione chetale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”
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    Massimiliano Cassinelli

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