Il Disegno di Legge denominato “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, in approvazione alla Camera, ha definitivamente cancellato l’iperammortamento per i beni acquistati a partire dal 2020 (che rimane in vigore per chi ha già pagato il 20% del valore), in quanto non si prevedono sostanziali cambiamenti al documento attualmente in discussione.
La principale novità, come abbiamo riassunto nell’articolo “Cosa sostituisce l’iperammortamento?”, riguarda il nuovo credito d’imposta, che sostituisce proprio l’iperammortamento.
Nello specifico, per investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, la norma fissa nel 40% il valore del credito d’imposta per le macchine e gli impianti, mentre il valore è fissato al 15% per il software, come specificato negli allegati A e B della versione originaria del Piano Industria 4.0.
Vi sono però una serie di limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo di questa agevolazione. Il comma 191 specifica, infatti, che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n.241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 (i software, NDR)”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione o dell’interconnessione dei beni”.
A questo proposito è importante sottolineare che “nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta”.
Il 40% dell’investimento nella digitalizzazione sarà compensato in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in software