Il testo integrale del Decreto Attuativo del Piano Transizione 4.0, che rappresenta la nuova versione del Piano Industria 4.0, annunciato il 28 maggio dal Ministro Patuanelli e anticipato da BitMAT, è focalizzato sugli aspetti di innovazione introdotti in un’azienda. Ma cosa significa innovazione tecnologica? La risposta si trova nell’articolo 3 del Decreto Attuativo, intitolato proprio “Attività di innovazione tecnologica”
Quali innovazioni sono ammissibili?
Al comma 1 viene spiegato che “la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta” tiene conto dei “principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull’innovazione elaborate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018)”.
Alla luce di questa premessa, il comma 2 entra nello specifico, chiarendo che “Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati nell’articolo 2 del presente decreto, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali. Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota, intesi nell’accezione indicata all’articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto”.
Cosa non è innovazione?
Da leggere con attenzione anche il comma 3, dove viene chiarito cosa non può essere considerato innovazione. In particolare, si legge, “Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta: i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa; i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa; i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente; i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale”.
Un supporto diretto
Per supportare le aziende nel corretto rispetto delle nuove indicazioni normative, BitMAT ha predisposto un team di specialisti, che possono essere contattati all’indirizzo: agevolazioni4.0@bitmat.it
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