Per ottenere gli sgravi fiscali introdotti dal Piano Industria 4.0 è necessario, nel caso in cui il valore superi i 500mila euro, che la richiesta sia corredata da “una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Nella circolare N.4/E del 30/03/2017, che detta le linee guida per ottenere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento, il MiSe e l’Agenzia delle Entrate hanno precisato le caratteristiche degli enti che possono rilasciare gli attestati di conformità. Il tutto con particolare attenzione a quanto prescritto dal regolamento (CE) N. 765/2008, dove si legge: l’ “attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”.
L’accreditamento, pertanto, attesta il livello di qualità del lavoro di un Organismo (di certificazione e di ispezione) o di un Laboratorio (di prova e di taratura), verificando la conformità del suo sistema di gestione e delle sue competenze a requisiti normativi internazionalmente riconosciuti, nonché alle prescrizioni legislative obbligatorie.
Chi sono gli enti accreditati
In conseguenza dell’emanazione del suddetto regolamento europeo, lo Stato Italiano, il 22 dicembre 2009, ha individuato in Accredia (www.accredia.it) l’ente unico previsto dal Regolamento. Accredia è un’associazione senza fini di lucro che ha come soci Ministeri, grandi amministrazioni nazionali, organizzazioni d’impresa e professionali, altre parti interessate.
Nello specifico, viene precisato che i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità sono:
- organismi per la Certificazione di Sistemi di Gestione (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021; si accerta la capacità dell’organismo di verificare che un’organizzazione abbia attuato un sistema per la gestione degli aspetti relativi ai propri processi produttivi);
- organismi per la Certificazione di Prodotto (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065; si accerta la capacità dell’organismo di verificare che un’organizzazione sia in grado di immettere nel mercato prodotti conformi a determinati requisiti costruttivi e prestazionali);
- organismi di Ispezione di tipo A (norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020; si accerta la capacità dell’organismo di valutare lo stato di conformità di un determinato elemento in un determinato istante per mezzo di un giudizio professionale).
Le principali novità contenute nella Circolare sono state illustrate, venerdì 7 aprile, nel corso di un webinar dal titolo “Industria 4.0, le linee guida del Ministero” e condotto con esperti di settore.
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