Si aprirà alle 10.00 del 27 settembre (per chiudersi alle 17.00 del 25 ottobre) la possibilità di iscrizione, tramite procedura informatica, all’elenco degli Innovation Manager. Le aziende che assumeranno questi professionisti potranno godere di un “voucher per consulenza in innovazione”, che potrà arrivare sino al 50% dei costi sostenuti.
Si tratta di un’opportunità molto interessante per le aziende, ma anche per i professionisti, che presenta però una serie di dubbi. Dubbi più volte sottoposti alle stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, che ha pubblicato la Prima parte di una serie di FaQ specifiche.
1. Soggetti Ammissibili
1.1 Quali soggetti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019:
- le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto 7 maggio 2019;
- le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti previsti all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto 7 maggio 2019;
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni e integrazioni;
- i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
- gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016.
In sede di presentazione della domanda di iscrizione, i soggetti elencati alle lettere b), c) d), ed e) sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager, in possesso dei requisiti di iscrizione previsti per le persone fisiche, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione.
1.2 In quali casi l’accreditamento presso altri albi o elenchi di manager o società di consulenza in innovazione può essere considerato utile ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 può essere considerato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise l’accreditamento negli albi o elenchi dei manager/consulenti dell’innovazione istituiti presso:
- Unioncamere;
- le associazioni di rappresentanza dei manager;
- le organizzazioni partecipate pariteticamente dalle associazioni di rappresentanza dei manager e dalle associazioni di rappresentanza datoriali;
- le regioni, qualora tali albi o elenchi siano utilizzati ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019.
Ai fini di cui sopra nella definizione di “associazioni di rappresentanza dei manager” sono comprese le organizzazioni che, sulla base delle finalità statutarie, svolgono attività di rappresentanza dei manager. Tali organizzazioni devono essere a carattere nazionale e devono risultare rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità in quanto firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse in qualità di associazioni professionali costituite ai sensi dell’articolo 2 della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.
Si rappresenta, inoltre, che i criteri per l’accreditamento agli albi o elenchi di cui sopra sono stabiliti direttamente dalle organizzazioni e associazioni presso cui sono istituiti.
Si ricorda, infine, che il Ministero, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019, verifica esclusivamente le informazioni dichiarate dai soggetti iscritti nell’elenco rilasciate nelle relative domande di iscrizione.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione
2.1 Quando potrò presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell’elenco Mise dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.
2.2 Come posso presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
L’istanza deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero secondo le indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto direttoriale 29 luglio 2019.
In particolare i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 al decreto direttoriale 29 luglio 2019 nonché ad allegare il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 al medesimo decreto.
Le società di consulenza sono tenute a presentare la domanda secondo lo schema di cui all’allegato n. 3.
Si rappresenta che nel caso in cui il manager qualificato dichiari nella propria istanza di iscrizione di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda a confermare la dichiarazione resa dal manager nell’ambito della propria domanda di iscrizione.
Il soggetto che presenta richiesta di iscrizione nell’elenco Mise, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 e indicato dalla procedura informatica.
2.3 Qual è la strumentazione informatica necessaria per accedere alla procedura informatica ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Per l’accesso alla procedura informatica tutti i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:
- casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;
- firma digitale.
Si rappresenta, infine, la strumentazione di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere individuale e riconducibile al soggetto istante.
2.4 Come posso documentare lo svolgimento degli incarichi manageriali riportati nel curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Tutti i manager qualificati (persone fisiche) sono tenuti ad allegare, unitamente alla domanda, il proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 dal decreto direttoriale 29 luglio 2019 in cui sono riportate le informazioni utili ad avvalorare il possesso dei requisiti di iscrizione previsti dalla normativa. Le informazioni contenute nel curriculum sono rilasciate dai soggetti istanti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si ricorda che il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise ai sensi di quanto previsto dal medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Al fine di consentire tali controlli, i manager sono tenuti a conservare la documentazione giustificativa attestante l’effettivo svolgimento degli incarichi dichiarati nel curriculum (a titolo esemplificativo: lettere di incarico, contratti di consulenza, evidenza dei compensi, referenze, contratti di lavoro, materiale prodotto in riferimento alle prestazioni consulenziali svolte, etc.).
2.5 Se ricopro la carica di legale rappresentante della società di consulenza attraverso cui intendo operare, posso presentare istanza di iscrizione all’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 in qualità di manager qualificato?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019 e di dichiarare, nell’ambito della domanda di iscrizione, di operare attraverso la società di consulenza. Si ricorda ad ogni modo che, nel caso in cui il manager qualificato dichiari di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager.
2.6 In fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 una società di consulenza può indicare solo personale dipendente o anche professionisti?
La società di consulenza ha facoltà di indicare anche personale non dipendente, fermo restando che i contratti di consulenza specialistica nell’ambito dei quali sono utilizzate tali figure debbono essere sottoscritti, con la società beneficiaria, direttamente dalla stessa società di consulenza.
2.7 Sono una persona fisica non dotata di PEC. Posso utilizzare la PEC di una persona terza in fase di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
No, dal momento che le comunicazioni inerenti le procedure di formazione e successivo aggiornamento dell’ elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019 sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) per cui la PEC deve essere riconducibile, in tutti i casi, ai soggetti che presentano la domanda di iscrizione allo stesso elenco.
Si ricorda, ad ogni modo, che i soggetti obbligati dalle norme vigenti al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare nell’ambito della procedura di iscrizione nell’elenco Mise l’indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato.
2.8 Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto 7 maggio 2019 come posso sapere se il mio titolo di studio è riconducibile ad una delle aree scientifiche previste dalla normativa?
Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127, in cui è definito il principio dell’autonomia didattica degli Atenei, la definizione dell’appartenenza della Laurea Magistrale, del Master Universitario ovvero del dottorato di ricerca ad una delle aree scientifiche previste all’articolo 5, comma 3 del decreto 7 maggio 2019 può essere attestata, in caso di dubbio, direttamente presso l’ateneo ove il titolo di studio è stato rilasciato.
Si rappresenta, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto direttoriale 29 luglio 2019 il Ministero, in qualsiasi fase del procedimento, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti iscritti nell’elenco Mise.
2.9 Quali sono le società di consulenza che possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco Mise di cui al decreto 7 maggio 2019?
Come previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise sono considerate “società operanti nei settori della consulenza” quelle che risultano svolgere attività di consulenza sulla base delle informazioni desumibili dall’oggetto sociale e in relazione alle attività dichiarate dalla società presso il Registro delle imprese.
2.10 Le società di formazione che hanno effettuato progetti in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del decreto 7 maggio 2019 possono iscriversi nell’elenco Mise?
No, dal momento che il l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 7 maggio 2019 dispone che possono presentare domanda di iscrizione all’elenco le società operanti nei settori della consulenza che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere in possesso dei requisiti previsti al medesimo comma.
Lo svolgimento di progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate all’articolo 3 del medesimo decreto 7 maggio 2019 costituisce uno dei suddetti requisiti richiesti dalla normativa, i quali debbono essere dimostrati da società che risultino comunque operare, come chiarito dalla FAQ 2.9, nei settori della consulenza.
2. 11 Sono una persona fisica residente e operante all’estero; posso presentare in qualità di manager qualificato istanza di iscrizione nell’elenco di cui al decreto 7 maggio 2019?
Si, a condizione di possedere i requisiti di cui all’articolo 5, commi 2 e 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2019.