Mancano ancora pochi giorni al 31 dicembre, data entro la quale è necessario inteconnettere macchine e linee produttive per ottenere i benefici dell’iperammortamento al 250%.
I ripetuti annunci delle ultime settimane hanno però creato una certa confusione e, anche per questa ragione, la redazione di ItisMagazine sta rispondendo alle richieste di chiarimento dei lettori che arrivano all’indirizzo redazione.itis@bitmat.it e al numero 3203788573.
Occorre quindi ricordare che, per usufruire dei vantaggi fiscali relativi agli investimenti effettuati tra il 2017 e il 2018, è necessario completare e certificare l’interconnessione entro il 31 dicembre. Nel caso in cui il singolo investimento sia superiore a 500mila euro, inoltre, un ingegnere o un perito iscritti al relativo albo professionale devo presentare una perizia giurata. Considerando il poco tempo disponibile, al momento appare difficile riuscire a registrare un simile atto presso un tribunale o un giudice di pace, ma è ancora possibile riuscire a fissare un appuntamento presso un notaio, anche se in questo caso occorre aggiungere la spesa del notaio stesso.
E se la macchina non fosse interconnessa?
Nel caso in cui la macchina non fosse interconnessa alla data del 31 dicembre, con la legge attualmente in vigore, sarà possibile concretizzare l’interconnessione nel corso del 2019, purché nel 2018 sia stato sottoscritto il contratto di acquisto e sia stato pagato almeno un acconto pari al 20% del valore della macchina stessa. Occorre però ricordare che, in questo caso, le detrazioni fiscali saranno possibile solo a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2020 e non da quella del prossimo anno.
Proroga in arrivo?
La Legge di Bilancio, dopo aver superato l’esame della Camera, arriva in Senato con una proroga dell’iperammortamento anche per il prossimo anno. Sembra però che, per rispettare i parametri europei, proprio il Senato dovrà introdurre una serie di drastiche modifiche che, al momento, non sappiamo se toccheranno anche in Piano Industria 4.0.
Cosa dice la Legge in discussione
In attesa delle decisione, è però interessante osservare come la Legge di Bilancio in discussione preveda la proroga dell’iperammortamento, anche se con percentuali diverse in funzione dell’investimento per il quale si chiede l’agevolazione fiscale.
Qui sotto potete leggere, nella versione integrale, quanto scritto nel “Dossier Legge di Bilancio 2019” attualmente nella mani dei nostri parlamentari.
“L’articolo 10 reca la proroga e rimodulazione del cd. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte. Il comma 1 proroga il cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017. Tale misura consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Com’è noto, l’espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa. L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell’allegato A della stessa legge di bilancio). Il beneficio è stato prorogato dall’articolo 1, comma 30 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni. La misura consisteva, in origine, nella maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, permettendo in sostanza di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto dei beni. Viene dunque prorogata la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017. Essa viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia ARTICOLO 10 16 avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si ricorda che sulla disciplina dell’iperammortamento fiscale è intervenuto l’articolo 7 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto dignità) che ha subordinato l’applicazione della misura alla condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Tale condizione è esplicitamente richiamata nelle disposizioni in commento. Il medesimo decreto ha previsto che si proceda al recupero dell’iperammortamento se, nel periodo di fruizione del beneficio, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa. Il comma 2 dell’articolo in esame, a differenza del passato, modula l’iperammortamento secondo gli importi degli investimenti effettuati. In particolare la maggiorazione:
§ si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
§ si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
§ si applica nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;
§ non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;
§ non si applica agli investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui al richiamato articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il comma 3 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2019 (di cui al comma 1), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 1, ovvero fino al 31 dicembre 2019 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2020”.
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