I Beni 4.0 possono essere noleggiati o utilizzati all’estero? E’ questo un tema che, apparentemente, non è ancora chiaro a tutti i contribuenti. E, per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate è tornata, con la Risposta 47/2023, sul tema rispondendo al quesito di un’azienda. Nela lunga premessa, oltre a citare le Leggi che si sono succedute, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, come scritto nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all’articolo 1, commi da 184 a 197, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal ”Piano
Nazionale Impresa 4.0” mediante l’introduzione di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. In particolare, si legge nella rispota e”per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, la predetta legge di bilancio ha previsto che si assuma il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni”.
Nella stessa risposta, l’Agenzia delle Entrare ricorda, però, anche il comma 1060 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 laddove, in modo analogo a quanto disposto dal comma 193 dell’articolo 1 della legge
n. 160 del 2019, viene prescritto che ‘‘Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma
1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive
ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo
costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in
materia di investimenti sostitutivi”.
Quando scatta il meccanismo di recapture?
In altri termini, definito un periodo di sorveglianza che va dal momento di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione del bene fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, il meccanismo di recapture del credito d’imposta opera nelle ipotesi in cui i beni agevolabili siano oggetto di:
1) cessione a titolo oneroso;
2) destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (c.d. ”delocalizzazione” all’estero).
E se il noleggiante è una società controllata?
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, però, va oltre questo aspetto (peraltro già affermato), prendendo in considerazione il caso in cui “i beni agevolabili siano noleggiati dall’Istante alla controllata, che intende utilizzarli per eseguire lavori nel Cantiere Estero”.
In questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate “non sembra configurarsi un’ipotesi di delocalizzazione; ciò nel presupposto che si verifichino effettivamente le seguenti condizioni:
1) i beni agevolabili in questione devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altre parole, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia;
2) l’utilizzo all’estero dei beni di cui trattasi non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
3) il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
4) il costo e il rischio dell’investimento devono essere totalmente a carico di del noleggiante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.
Benefici solo per i proprietari
Sempre in tema di noleggi, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la risposta 41/2023, nella quale viene ribadito che “Come precisato nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente
dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’iper ammortamento di cui il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rappresenta sostanzialmente l’evoluzione normativa consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà
o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell’agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario)”.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate prosegue precisando che, come chiarito nella circolare n. 4/E del 2017 sono “esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare all’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma come chiarito dal principio di diritto n. 2 del 2020 richiamato dall’Istante solo a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l’attività o una delle attività abitualmente svolte dall’impresa“.
Leggi il testo completo della Risposta n. 47_2023
Leggi il testo completo della Risposta n. 41_2023