E’ possibile sostituire un bene per il quale un’azienda sta fruendo delle agevolazioni fiscali (Iper ammortamento o credito d’imposta) 4.0? La domanda assume una rilevanza significativa in relazione al fatto che, a cinque anni dall’entrata in vigore del Piano Industria 4.0, alcuni beni necessitano di essere sostituiti con altri più performanti.
Su questo tema, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente lo scorso 31 ottobre, con la risposta 532/2022.
Proprio rispondendo ad un quesito relativo ai cosiddetti “investimenti sostitutivi”, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come specificato al comma 35 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2018, “… se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.”.
In base al successivo comma 36, “Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Quali agevolazioni durante la sostituzione?
Nel quesito specifico, viene però chiesto se l’agevolazione spetti anche nel periodo tra la dismissione della vecchia linea e l’interconnessione della nuova.
Durante questa fase, come chiarisce l’Agenzia delle Entrate, il beneficio non può essere fruito. Nella risposta si legge infatti: l’ “eliminazione propedeutica alla sostituzione con nuove tipologie di macchinari maggiormente performanti e tecnologicamente più avanzati” OMISSIS “ha effetti complessivi che “possono essere assimilati, ai fini della normativa in esame, a quelli prodotti dal “realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione” previsto dal comma 35”.
Per questa ragione, conclude il documento dell’Agenzia delle Entrate “si ritiene che la fruizione dell’iper ammortamento residuo debba essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l’interruzione dell’interconnessione dei Beni Sostituiti e l’avvenuta interconnessione dei Beni Sostitutivi. In altri termini, nel periodo di mancata interconnessione la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta; la fruizione dell’iper ammortamento potrà riprendere – per l’importo complessivamente pari all’iper ammortamento residuo al momento l’interruzione dell’interconnessione dei Beni Sostituiti – solo nel momento in cui verrà effettuata la “nuova” interconnessione, ossia quella riguardante i Beni Sostitutivi”.
Leggi il testo integrale dell’ Interpello n. 532 del 31 ottobre 2022