Accedere ai benefici del Piano Nazionale Transizione continua ad essere difficile per le aziende. Lo testimoniano i numeri. Infatti, a fronte di 6,2 miliardi stanziati, ad oggi solo 1.6 miliardi sono stati prenotati. Ma, soprattutto, è preoccupante il fattoi che meno di 150 milioni siano stati effettivamente riconosciuti. Ovvero che meno del 10% dei progetti candidati siano arrivati a conclusione. Da tempo, quindi, le associazioni di categoria chiedono una reale semplificazione, oltre ad una proroga dei tempi.
E’ questa la “semplificazione”?
Una semplificazione più volte promessa dal GSE e dal Mimit che è arrivata, deludendo tutti, nel corso del Consiglio dei Ministri del 4 agosto. L’art. 1 del nuovo Disegno di Legge si limita infatti a ad un’agevolazione formale per i piani Industria 4.0 e Transizione 5.0. Nello specifico, intervenendo sull’art. 38 c. 15 DL19/2024, è prevista una riduzione degli adempimenti richiesti per quanto riguarda le fatture di acquisto dei beni agevolabili con il credito d’imposta: le imprese che cedono il bene agevolato non avranno più l’obbligo di indicare il riferimento normativo nella fattura. Al posto del richiamo alla norma, una mancanza che comportava in automatico la perdita dell’intero beneficio fiscale, sarà sufficiente riportare un apposito codice identificativo che sarà stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
Ad oggi non è ancora stato ufficializzato il testo del DDL definitivo, ma da questa anticipazione non si comprende bene quale sia l’effettivo vantaggio nel riportare un codice in luogo di un richiamo normativo. Inoltre il comunicato del Consiglio dei Ministri non indica se tale “semplificazione” potrà essere estesa anche ai DDT, per i quali è in vigore il medesimo obbligo.
Dichiarazioni scartate
Un’ulteriore semplificazione, riguarda la Ripresentazione delle dichiarazioni trasmesse telematicamente e scartate
L’art. 2 prevede infatti l’eliminazione della sanzione nel caso di ritrasmissione tempestiva delle dichiarazioni, trasmesse telematicamente e scartate dal Fisco. Anche in questo caso la nuova scadenza sarà fissata dal MEF, con apposito decreto, e dovrà essere calcolata a partire dalla data di restituzione delle ricevute con il motivo dello scarto. l’obiettivo è quelle di tutelare le imprese che abbiano commesso errori formali non intenzionali, purché corretti in tempi rapidi. Ma, nella realtà, le semplificazioni richieste dalle aziende sono bene altre…
Ricordiamo che i modelli di comunicazione sono stati cambiati a partire dal 7 agosto. Ecco le novità:
- possibilità di indicare una Energy Service Company (ESCo) quale Soggetto beneficiario del Credito d’Imposta;
- possibilità di segnalare l’eventuale cumulo con altre agevolazioni di cui l’operatore abbia beneficiato o intenda beneficiare per i medesimi costi;
- possibilità di indicare la sostituzione di un bene materiale di cui all’Allegato A, con uno equipollente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
- possibilità di indicare che, per i beni con spesa inferiore a 300.000€, in luogo della perizia asseverata o dell’attestazione rilasciata da Ente di certificazione, verrà inserita una dichiarazione resa dal Rappresentante Legale del Soggetto beneficiario;
- aggiornamento della tipologia di impianti di produzione di energia termica, con l’introduzione delle voci: “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”, in sostituzione della precedente dicitura “Energia termica da fonte geotermica”, mantenendo invariati i massimali previsti (rif. Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024).
A questo link i nuovi moduli e modelli.