Finalmente il Mimit, insieme al ministero dell’Economia e a quello dall’Ambiente e Sicurezza Energetica sono riusciti a concordare una versione del Decreto attuativo del Piano Transizione 5.0 che, da mesi, sta bloccando migliaia di investimenti in tutta Italia. Il testo del documento, infatti, è stato trasmesso alla Corte dei Conti che, in teoria, dovrebbe concedere il proprio benestare, necessario per poter poi pubblicare il testo definitivo e tutte le necessarie circolari esplicative. Questo perché, malgrado mesi di lavoro, numerosi aspetti tecnici rimangono ancora poco chiari. Così come non è ovviamente operativo il sito del GSE al quale inviare analisi e perizie.
Però, al dì là degli aspetti più burocratici, è interessante comprendere quali sono le novità introdotte nel nuovo testo e quali sono gli aspetti chiariti meglio.
Nel nostro articolo Transizione 5.0: il decreto attuativo MIMIT-MEF, pubblicato all’indomani della prima bozza, trovate tutti gli elementi essenziali del decreto attuativo, mentre in questo articolo, vi guidiamo alla scoperta delle novità del testo “definitivo” e dei chiarimenti messi a disposizione.
Cosa è agevolabile 5.0?
Il decreto conferma che possono accedere al beneficio fiscale, con un credito sino al 45%, tutti i beni già previsti da Industria 4.0 e che siano stati avviati dopo il 1° gennaio. Il decreto identifica, quale inizio dell’investimento, la “data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento” oppure “qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso”.
Il requisito ulteriore è rappresentato dalla necessità di garantire anche un risparmio energetico superiore al 3% nel caso degli insediamenti produttivi e del 5% se il confronto viene fatto con un processo produttivo, laddove il “processo produttivo” è definito come l’ “insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione e/o distribuzione di servizi – che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto e/o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);”
Per il calcolo dei risparmi, vi rimandiamo all’articolo Transizione 5.0: come determinare i risparmi energetici?
A questi beni si aggiungono “gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati
all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”. Attenzione, però, al fatto che gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili devono rientrare in un progetto di innovazione che soddisfi i requisiti di Transizione 5.0 (ovvero siano 4.0 e, in più, garantiscano il risparmio energetico). Il tutto, apparentemente, senza limitazioni sui costi reciproci.
Interessante evidenziare anche il fatto che “I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione”.
Un aspetto particolare riguarda i beni immateriali nuovi. All’elenco dell’allegato B vengono infatti aggiunti “i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding)”.
Attenti al 20%!
Una delle novità più impegnative, dal punto di vista burocratico, per le aziende e per i certificatori, riguarda l’obbligo delle comunicazioni al GSE Quale procedura seguire per accedere ai Crediti Transizione5.0?
Rispetto al testo originale è però stata inserito un ulteriore obbligo, che potrebbe mettere in difficoltà numerose aziende, anche in considerazione della lentezza nell’erogazione dei finanziamenti da parte del sistema creditizio.
Nell’articolo 12, al comma 4, viene infatti chiarito che “a seguito dell’avvenuta prenotazione”, entro “trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato” è necessario effettuare il “pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione“. Gli estremi del pagamento e delle fatture debbono poi essere inviati al GSE.
L’obbligo dei pagamenti anticipati vale anche per gli investimenti non conclusi entro il 31 dicembre 2024, ma che si suppone di portare a termine entro il 30 aprile 2025, per far ricadere l’investimento nel plafond 2024. In questo caso è necessario versare un acconto almeno del 50%
Autoproduzione di energia, quando è agevolabile?
Oltre agli aspetti legati al contenimento dei consumi, il testo definitivo del decreto attuativo conferma l’agevolazione per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia. Quest’ultimi devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva. Ma è ammessa anche una localizzazione diversa, purché gli impianti “siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva”. Inoltre rientrano nell’agevolazione anche:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i servizi ausiliari di impianto;
c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Da notare che, trattandosi di autoconsumo, la produzione non deve eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Inoltre per gli “impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW” secondo i parametri definiti nell’allegato tecnico. Mentre le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo sino ad un costo di 900 €/kWh.
Da rimarcare, infine, la possibilità di agevolare solo pannelli di produzione europea o italiana.
Transizione 5.0 e ZES Unica sono cumulabili?
Ulteriore capitolo che è stato meglio esplicitato nel decreto definitivo riguarda la cumulabilità. Come si legge all’articolo 11:
(Cumulo)
1. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.
3. Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito
d’imposta per investimenti Industria 4.0 ed il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Scarica la bozza del Decreto Attuativo di Transizione 5.0
Articolo realizzato con il contributo del dottore commercialista specializzato in finanza agevolata Luigi Lavecchia – studio.lavecchia@gmail.com e dell’ingegnere certificatore Lodovico Mabini – lodovico.mabini@lmteam.eu