Come noto, dal 2017, il Piano Nazionale Industria 4.0 (con i vari nomi e le differenti agevolazioni che si sono susseguite negli anni), riconosce un vantaggio fiscale (iper-ammortamento o Credito d’Imposta) ai beni nuovi. Ma il concetto di “nuovo” si applica anche ad un bene inizialmente noleggiato e poi acquistato dalla società stessa? Effettivamente, infatti, l’utilizzatore rimane lo stesso e la proprietà è stata trasferita direttamente dal costruttore / fornitore.
La situazione è comunque delicata, soprattutto in considerazione del fatto che durante il periodo di affitto / noleggio, l’agevolazione fiscale avrebbe potuto essere sfruttata dal fornitore stesso, in quanto proprietario del bene in oggetto…
Il dubbio è stato chiarito dalla Risposta 109/2024 dell’agenzia delle Entrate dal titolo: “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 – art. 1, co. 1051–1063, della legge n. 178 del 2020 – bene agevolabile – requisito della ”novità” – acquisto di bene già utilizzato dall’acquirente sulla base di un contratto di noleggio – non spettanza”.
Un’azienda ha infatti chiesto di poter accedere ai benefici di Industria 4.0 per l’acquisto di un impianto utilizzato per 18 mesi in affitto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, però, esclude in modo categorico questa possibilità, chiarendo dapprima che “il Credito d’imposta 4.0 spetta per determinate tipologie di beni, caratterizzati dal requisito della strumentalità e della novità” e che la circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 5.2, chiarisce ”l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati”.
Quindi, nel caso di un impianto già utilizzato “precedentemente all’acquisto, in base al Contratto di noleggio, senza soluzione di continuità”, viene a decadere il requisito di novità. In particolare, nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrare ha rilevato come le clausole del contratto escludessero la possibilità di rientrare nell’eventualità di una vendita rateale. In particolare, infatti, il contratto prevede che:
1. l’utilizzo del bene agevolabile (l’Impianto), successivamente acquistato dalla Società, è avvenuto in base al Contratto di noleggio, protrattosi per un determinato e più lungo arco temporale;
2. il Contratto di noleggio non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell’Impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto in […] (ossia, per la restituzione dell’Impianto medesimo);
3. il periodo di durata del Contratto di noleggio, di 18 mesi (con rinnovo automatico di ulteriori tre mesi), non può qualificarsi come ”breve” e, tenuto conto delle complessive condizioni contrattualmente pattuite (anche alla luce dell’entità dei corrispettivi previsti maxicanone, canone, una tantum a carico della Società).
Simili considerazioni contrastano con l’opportunità offerta dalla risposta ad istanza d’interpello pubblicata sub n. 63 del 2022. “In detta risposta, relativa ad un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità in quanto
Nel particolare contesto contrattuale descritto nell’istanza, infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di periodo di prova, ad esito del quale il comodante può far scattare l’opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene”.
Il noleggio non equivale ad un periodo di prova
Il testo della risposta ribadisce quindi come “la Società non possa fruire del Credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’Impianto poiché il suo utilizzo (in data precedente all’acquisto agevolabile), in base al Contratto di noleggio, comporta che l’Impianto stesso debba ritenersi come un bene già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente”. Viene quindi a “mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento”.
Scarica la versione integrale della Risposta n. 109_2024 acquisto di bene già utilizzato dall’acquirente sulla base di un contratto di noleggio.
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