Lo scorso 6 ottobre il MiSE ha emanato 3 diversi decreti per la “comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”. Tale comunicazione deve essere compilata ed inviata dalle imprese che hanno effettuato investimenti con conseguenti benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta, per:
- investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, come richiesto:
- all’art. 1 comma 191 della Legge n. 160 del 29/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- all’art. 1 comma 1059 della Legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021);
- attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;
- formazione 4.0.
Modelli per la comunicazione
I 3 decreti ed i relativi modelli sono disponibili qui:
1. Investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 | ||
Link MiSE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali | ||
Pagina MiSE | Decreto | Modello editabile |
2. Attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica | ||
Link MiSE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s | ||
Pagina MiSE | Decreto | Modello editabile |
3. Formazione 4.0 | ||
Link MiSE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione | ||
Pagina MiSE | Decreto | Modello editabile |
Esclusioni
Il MiSE esclude dalla comunicazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari, ovvero non inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (ex superammortamento).
Conseguenze del mancato invio
Il MiSE chiarisce subito che, come d’altronde anche anticipato dall’ultima legge di bilancio 2021, l’intento “…ha il solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte…” e che, in assenza di tale comunicazione non è prevista alcuna conseguenza, come indicato espressamente in ciascuno dei 3 decreti all’art. 1 comma 5:
Infatti, si precisa che:
- l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
- il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Modello – Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0
Compilazione della comunicazione
La compilazione del modello (scaricabile al link riportato sopra) richiede:
- dati anagrafici;
- dimensioni dell’impresa;
- eventuale appartenenza a gruppi di imprese;
- eventuale fruizione di altri benefici 4.0 (iperammortamento);
- eventuali collaborazioni con innovation manager e relativi voucher;
- dati sul progetto, quali:
- stabilimento esistente o nuovo;
- tecnologie abilitanti applicate;
- classificazione del bene strumentale in gruppi e punti, secondo gli allegati A e B della legge n. 232/2016;
- costo dei beni agevolabili;
- eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche.
Nota importante
L’elenco relativo all’Allegato B non risulta aggiornato con l’integrazione delle ulteriori voci introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: “sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).” né tantomeno con quanto riportato dall’art. 1 comma della legge n. 160/2019: “spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”.
Invio
Una volta compilato il modello, questo deve essere digitalmente firmato dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it
Termini per l’invio
Il termine per l’invio è differenziato in base alla legge di bilancio applicabile:
- investimenti relativi alla L. 160/2019, entro il 31/12/2021;
- investimenti relativi alla L. 178/2020, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020 entro il prossimo 30/11/2021.
Modello – Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
Compilazione della comunicazione
La compilazione del modello (scaricabile al link riportato sopra) richiede:
- dati anagrafici;
- dimensioni dell’impresa;
- eventuale appartenenza a gruppi di imprese;
- sezione A: dati per investimenti in R&S, di cui al comma 200, articolo 1, L. 160/2019, quali:
- dati di progetto (titolo, ambito scientifico-tecnologico, periodo di realizzazione);
- dettagli delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni;
- sezione B1: dati per investimenti in attività di Innovazione Tecnologica, di cui al comma 201, articolo 1, L. 160/2019, quali:
- dati di progetto (titolo, ambito scientifico-tecnologico, periodo di realizzazione);
- dettagli delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni;
- sezione B2: dati per investimenti in attività di Innovazione Tecnologica con obiettivi 4.0, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019, quali:
- dati di progetto (titolo, ambito scientifico-tecnologico, periodo di realizzazione);
- dettagli delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni;
- sezione B3: dati per investimenti in attività di Innovazione Tecnologica con obiettivi di Transizione Ecologica, di cui al comma 203, articolo 1, L. 160/2019, quali:
- dati di progetto (titolo, ambito scientifico-tecnologico, periodo di realizzazione);
- dettagli delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni;
- sezione C: dati per investimenti in attività di Design ed Innovazione Estetica, di cui al comma 202, articolo 1, L. 160/2019, quali:
- dati di progetto (titolo, periodo di realizzazione);
- dettagli delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni.
Invio
Una volta compilato il modello, questo deve essere digitalmente firmato dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
Termini per l’invio
Il termine per l’invio è differenziato in base alla legge di bilancio applicabile:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31/12/2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Modello – Credito d’imposta per Formazione 4.0
Compilazione della comunicazione
La compilazione del modello (scaricabile al link riportato al paragrafo B, al punto 3) richiede:
- dati anagrafici;
- dimensioni dell’impresa;
- eventuale appartenenza a gruppi di imprese;
- eventuale fruizione di precedenti crediti d’imposta per la formazione 4.0;
- sezione A: dati relativi alle attività 2020, quali:
- descrizione dell’intervento formativo;
- tecnologie (vd. art. 3 DM 4 maggio 2018);
- ambiti aziendali (vd. All. A, legge n. 205/2017);
- importi delle spese ammissibili;
- modalità di erogazione della formazione;
- altre eventuali sovvenzioni;
- sezione B: dati relativi alle attività 2021-22, quali:
- descrizione dell’intervento formativo;
- tecnologie (vd. art. 3 DM 4 maggio 2018);
- ambiti aziendali (vd. All. A, legge n. 205/2017);
- modalità di erogazione della formazione;
- tipologia e importi delle spese eleggibili;
- altre eventuali sovvenzioni.
Invio
Una volta compilato il modello, questo deve essere digitalmente firmato dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it
Termini per l’invio
Il termine per l’invio è differenziato in base alla legge di bilancio applicabile:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (per la generalità dell’impresa 2020), entro il 31/12/2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Parere di TEAM 4.0
In considerazione di:
- quanto riportato al paragrafo D “Conseguenze del mancato invio”, più sopra citato;
- della avvertenza del MiSE del 29/12/2020 (“Piano Transizione 4.0 e credito d’imposta: chiarimenti in merito al modello di comunicazione”, vd. link);
- della avvertenza del MiSE del 20/05/2020 (“Credito d’imposta. Comunicazione al Ministero”, vd. link);
dove è ribadito più volte che tale comunicazione:
- è previsto che avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa;
- è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”;
- non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti;
ribadendo peraltro che “il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”, la nostra società ritiene superfluo che le imprese effettuino tale comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Non si vede infatti alcun beneficio correlato alla raccolta di informazioni, peraltro su moduli che sono tutto tranne che innovativi, tecnologici e “4.0”, basti pensare al formato “.docx” (oltretutto proprietario e non open-source) con le caselline nemmeno cliccabili, dove il compilatore deve sostituire tale casellina (o meglio, un semplice quadratino) con una “X” per indicare la propria scelta.
Risulta peraltro criticabile anche la richiesta di una “firma” sui moduli stessi (da scansionare?) oltre alle modalità di validazione con firma digitale e di invio tramite PEC.
Dal Ministero ci saremmo aspettati infatti la predisposizione di moduli da compilare on-line, adeguatamente strutturati in modo da far confluire tali dati in un database specifico, utile per conseguenti elaborazioni e ricerche. Invece ad oggi il Ministero può solo ricevere dei file che qualcuno dovrà processare manualmente…
ing. Ugo Gecchelin