Con la risposta all’interpello 394, pubblicata l’8 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo alla interconnessione “tardiva” di un bene. Nello specifico, nell’interpello, veniva richiesto se l’aggiunta di una particolare componentistica a carrelli elevatori inizialmente non interconnessi permesse di certificare a posteriori il soddisfacimento di tutti i requisiti necessari per accedere ai benefici fiscali del Piano Transizione 4.0 (ex Industria 4.0).
Nell’articolata risposta, fornita dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico, viene chiarito che un bene, inizialmente non in possesso di tutte le caratteristiche richieste, può essere interconnesso anche successivamente. Ma solo nel caso in cui il ritardo sia dovuto all’infrastruttura informatica del cliente non ad una carenza propria del bene in questione.
Infatti, come si legge nella risposta, “le richiamate 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi. OMISSIS “l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0. OMISSIS
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità al benefici 4.0.”
Il revamping per l’interconnessione
Nella stessa risposta, però, il Mise suggerisce un’alternativa, che consiste nel non classificare la macchina in base alla propria specifica categoria di appartenenza, ma nel chiedere l’agevolazione fiscale sulla scorta di un intervento di revamping, sempre che questo comporti il soddisfacimento di tutti i requisiti e non vada ad inficiare la sicurezza del bene: “Per converso, si ritiene che l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi “…”, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’allegato A ovvero in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche”.