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    Sei qui:Home»Approfondimenti»Transizione 4.0 e Bonus Sud, la Ragioneria conferma la cumulabilità

    Transizione 4.0 e Bonus Sud, la Ragioneria conferma la cumulabilità

    By Redazione BitMAT01/01/2022Updated:01/01/20224 Mins Read
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    La circolare 33, diffusa il 31 dicembre dal Dipartimento della Ragioneria Generale, conferma che i benefici fiscali di Transizione 4.0, Bonus Sud e Sabatini sono cumulabili

    Finalmente un sospiro di sollievo, e un po’ di chiarezza, per gli imprenditori che, nelle ultime settimane, erano stati terrorizzati da una serie di circolari che mettevano in dubbio la cumulabilità tra Transizione 4.0 (ex. Piano Industria 4.0), Bonus Sud e Sabatini, ovvero tre delle agevolazioni che (insieme ad altre) stanno favorendo la digitalizzazione delle aziende italiane. Al termine di una serie di sollecitazioni,  il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha emesso un’articolata circolare in cui giustifica la possibilità di cumulare il diversi benefici. Per farlo la stessa Ragioneria ha firmato la Circolare 33, che riporta come oggetto proprio la “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

    Cosa dice la Ragioneria?

    Nelle prime righe del documento, la Ragioneria chiarisce che, doppio finanziamento e cumulo “si riferiscono a
    due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”.

    Di contro il “concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
    In pratica, come si legge nello stesso documento, “a titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il
    100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.
    È utile inoltre precisare che la distinzione tra i due principi menzionati non rappresenta una novità del RRF, il cui regolamento si limita a ribadire concetti già ampiamente noti nell’ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali”

    Le “misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate”

    Alla luce di queste considerazioni, il documento della Ragioneria entra nello specifico del caso di Transizione 4.0. Si legge infatti: “la misura PNRR Transizione 4.0 prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.
    “In conclusione, con la netta distinzione tra i due principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei citati e conforme ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato”.
    Si tratta, come scritto in apertura, di un chiarimento molto importante. Ma occorre sottolineare che la Ragioneria dello Stato ha ribadito, tra le righe, l’importanza di calcolare con estrema cura i vantaggi fiscali a cui può accedere legittimamente un’azienda, soprattutto per evitare un’indebita percezione di vantaggio fiscale. Anche per tale ragione ribadiamo il consiglio di affidarsi sempre a consulenti specializzati nell’ambito della finanza agevolata

     

    Maria Chiara Di Carlo

    Articolo realizzato con la consulenza del dott. Luigi Lavecchia – per qualsiasi dubbio o approfondimento è possibile contattare il dott. Lavecchia (anche in questi giorni) all’indirizzo: studio.lavecchia@gmail.com

     

    Clicca qui per scaricare la versione integrare in formato pdf della Circolare 33 della Ragioneria Generale dello Stato.

    Bonus Sud cumulabilità Ragioneria Sabatini Transizione 4.0
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