Sinora i benefici fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0 sono stati cumulabili con altre agevolazioni (in particolare Sabatini e Bonus Sud), poiché non erano considerati aiuti di Stato. Un’opportunità che ha favorito la digitalizzazione di numerose aziende e incentivato gli investimenti innovativi. Una serie di circolari, che si sono sovrapposte in modo disordinato e confuso, hanno però messo in dubbio tale cumulabilità, creando un pasticcio al quale gli Enti proposti sembrano non trovare soluzione. Al punto che non stanno rispondendo in modo ufficiale alle decine di richieste avanzate. Una situazione che ha portato allo stallo di numerosi investimenti e sta creando numerosi dubbi anche in merito a contratti già sottoscritti, in quanto la non cumulabilità delle agevolazioni potrebbe essere addirittura retroattiva nel 2021.
Ma andiamo con ordine…
La Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa in data 23/07/2021 specifica che, in riferimento al Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021):
- l’agevolazione è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto;
- eventuali limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dal divieto di cumulo previsto dalle disposizioni di altre misure agevolative.
Del resto tale cumulabilità era stata già esplicitata dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n.360 del 16.09.2020 evidenziando testualmente come: “(…) Alla luce di quanto sopra, in relazione alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno e del credito di imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, sia possibile cumulare i due benefici, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento”.
È ancora così?
La circolare 21 del MEF, diffusa in data 14/10/21, specifica che “la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
- beni capitali;
- ricerca, sviluppo e innovazione;
- attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:
- dall’articolo 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
- dall’articolo 1, commi 198-209, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
- dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)”.
Appare immediato considerare come:
- le agevolazioni Transizione 4.0, riferite a beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 siano finanziate dal PNRR
- il Credito d’Imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno (più noto come Bonus Sud) non sia finanziato dal PNRR.
E quindi?
In base a tutto quanto sopra evidenziato era pacifico considerare il iper/super ammortamento prima e il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 dopo misure “erga omnes” e come tali non definibili quali aiuto di stato.
In quanto tale non vi era assoggettamento al principio europeo dell’obbligo di assenza del doppio finanziamento sugli stessi costi ammissibili ma solo la necessità di rispettare la regola generale – ribadita dall’Agenzia delle Entrate sia nella risposta n.360 del 16.09.2020 che nella circolare n. 9/E del 23.07.2021 – di non superare il 100% del costo sostenuto attraverso il cumulo con altre misure di favore (fiscali e non) insistenti sugli stessi costi ammissibili, anche tenuto conto della non concorrenza alla formazione della base imponibile Irpef/Ires ed Irap del credito 4.0”.
Recentemente è stato previsto come il credito per investimenti in beni materiali e immateriali rispondenti ai requisiti “4.0”, sia finanziato da 13 miliardi di fondi UE e altri 5 di fondi nazionali entrando così nella misura 1 del PNRR sotto il nome “transizione 4.0”.
La circolare n. 21 del ministero dell’Economia dello scorso 14 ottobre ha esplicitato un divieto assoluto per tutte le agevolazioni rientranti nel PNRR, ossia l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento. Come richiesto dall’art. 9 del Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 (richiamato dalla circolare), “il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.
Tutto molto corretto, il limite del costo sostenuto è sempre stato il riferimento, ad esempio, per la cumulabilità di bonus investimenti in beni strumentali, bonus mezzogiorno e legge Sabatini, peccato che la circolare abbia interpretato tale norma nel senso di imporre l’assenza di “duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”.
Tale interpretazione è poi confluita nelle recenti agevolazioni Simest previste per l’internazionalizzazione delle imprese, la quale nelle FAQ, alla domanda se sia possibile cumulare i finanziamenti agevolati rientranti nel PNRR con altre forme di agevolazioni, risponde: “La Delibera Quadro e la Circolare escludono la finanziabilità di spese oggetto di altra agevolazione pubblica (anche agevolazioni pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato, come ad esempio le misure di credito di imposta che abbiano ad oggetto i medesimi costi) e impongono il rispetto dell’obbligo di assenza del c.d. “doppio finanziamento” (ossia il divieto di doppia copertura dei medesimi costi), fattispecie ulteriormente definita dalla Circolare MEF n. 21/2021 e dal relativo allegato tecnico.”
Tale condizione interverrebbe a modificare la “natura” della misura e trasformerebbe il detto credito 4.0 da “misura erga omnes non definita quale aiuto di stato” ad “aiuto di stato”.
Ta tale considerazione deriverebbe la non cumulabilità con bonus sud (se non nel limite complessivo dell’intensità di aiuto fissata dalla Carta Europea degli Aiuti di Stato).
Le misure agevolative che saranno parte del progetto Investimento 1: Transizione 4.0 del Piano Nazionale.
Tale modifica sulla natura e cumulabilità dell’agevolazione avrebbe effetto anche per gli investimenti in corso nel 2021.
A ciò ha fatto seguito la risoluzione 68/E dell’Agenzia delle Entrate in merito all’istituzione dei codici per la compensazione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 rientranti nel PNRR.
In base alla stessa tutti i crediti relativi a beni capitali, ricerca e sviluppo e formazione 4.0 rientreranno nel PNRR, in quanto da esso finanziati. Pertanto, le misure agevolative che attualmente sono disciplinate:
- dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
- dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
- dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0),
saranno parte del progetto Investimento 1: Transizione 4.0 del Piano Nazionale.
Le uniche esclusioni dal finanziamento del PNRR saranno rappresentate:
- dal credito per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” (il credito per beni immateriali ordinari invece si);
- dal credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020;
- nonché il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per le regioni del sisma centro Italia ai sensi dell’art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020.
L’inclusione di tali forme agevolative all’interno del PNRR pone sotto gli occhi la cumulabilità con le altre agevolazioni già a partire dal 2021.
Confindustria Basilicata chiede chiarimenti sulla cumulabilità
Tra le azioni più significative per fare chiarezza quella di Confindustria Basilicata, che ha sottoposto con estrema urgenza all’attenzione del legislatore tale situazione, Tale limitazione avrebbe un impatto limitante soprattutto sulle regioni meridionali. Poiché le imprese potendo scegliere tra il bonus mezzogiorno che consente di portare immediatamente in compensazione fino al 45% del costo dell’investimento e il bonus investimenti in beni strumentali 4.0 che consente di portare in compensazione il 50% del costo ma in tre anni, sceglieranno ovviamente la prima tipologia di agevolazione, arrecando una battuta d’arresto notevole alla transizione tecnologica tanto auspicata per tutta la penisola.
Ma soprattutto, l’eventuale non cumulabilità tra bonus sud e credito 4.0 già dagli investimenti in corso nel 2021 porrebbe seri dubbi di legittimità in quanto andrebbe a minare il principio della certezza del diritto cambiando retroattivamente (dal 01.01.2021) la normativa sulla cumulabilità. Sconfessando quanto detto dello stesso legislatore solo per effetto della scelta delle modalità (nell’ambito del PNRR piuttosto che con fondi statali) di finanziamento e copertura delle agevolazioni 4.0. Si confida quindi, stanti tali contraddizioni, sulla concreta possibilità che possa emergere una interpretazione differente.
Maria Chiara Di Carlo
Articolo realizzato con la consulenza del dott. Luigi Lavecchia – per qualsiasi dubbio o approfondimento è possibile contattare il dott. Lavecchia (anche in questi giorni) all’indirizzo: studio.lavecchia@gmail.com
AGGIORNAMENTO: Il 31 dicembre, la Ragioneria dello Stato ha pubblicato una circolare per chiarire la situazione: l’aggiornamento normativo a questo link.