Mancano pochi giorni allo scadere dell’ulteriore proroga al 31 gennaio 2023 per il termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato. È certamente da annotare la proroga al 31 gennaio 2023 per il termine di presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.
In particolare, alla Sezione 3.1. in materia di “Misure temporanee in materia di aiuti di Stato”, circa gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali”, si specifica come, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell’art.107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovino di fronte ad un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.
I requisiti di cui tener conto
La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, purché l’aiuto:
- non superi 800.000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti: tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- Sia concesso sula base di un regime con budget previsionale
- Sia concesso ad imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito di epidemia COVID 19;
- Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura: l’aiuto non supera 120.000 EUR per impresa operante nel settore pesca e dell’acquacoltura o 100.000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.
Se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l’importo massimo possibile
Nello specifico, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot.n.143438 del 27 aprile 2022 sono apportate le seguenti modifiche:
- Ai punti 2.3. e 2.4. nonché nelle relative motivazioni, come modificati con il provvedimento prot.n.233822 del 22 giugno 2022, le parole “30 novembre 2022”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2023”;
- Al punto 1.5. le parole “termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 gennaio 2023 oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.
La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l’impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30% nel 2020 rispetto al 2019.
Modificato il modello di Autodichiarazione e prorogato il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n. 398976 del 25 ottobre 2022 il modello di Autodichiarazione è stato modificato, al fine di renderne più agevole la compilazione. Inoltre è stato prorogato il termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. L’autodichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche del provvedimento.
Potrà dunque essere agevolante anche l’avvalersi dell’ausilio di liberi professionisti. Non interessa quindi solo l’invio dell’autodichiarazione ma anche gli adempimenti per mettersi in regola con i limiti stabiliti. Lo prevede il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.143438 del 29 novembre 2022.
Maria Chiara Di Carlo
Per maggiori dettagli sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com
Ricordiamo che il Bonus Sud è stato prorogato al 31 dicembre 2023