Transizione 5.0 consiste in un’agevolazione, in continua evoluzione, sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1 gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Tali progetti devono avere ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali, nuovi strumentali all’esercizio di impresa. Che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. Per il biennio 2024 -2025 sono disponibili 6.3. miliardi di euro. Ma quali sono le ultime novità aggiornate a novembre 2024 per quanto riguarda DNSH e normalizzazione?
DNSH, approvata l’ottimizzazione delle rotte
DNSH. Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l’implementazione di software per l’ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale.
È confermata l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi.
Trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali.
E che inoltre contribuiscono alla riduzione dei consumi energetici ed ad una maggiore efficacia operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.
In tal senso la circolare operativa “Transizione 5.0“ prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di presentazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica si precisa che possono essere compresi i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare und anno significativo all’ambiente – ai sensi dell’art.17 del regolamento (UE) n.852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – si precisa che nell’ambito dei beni devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’art.5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.
Fabbisogno di energia e normalizzazione
Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0. è possibile applicare una “normalizzazione“ che tenga conto di variabili e condizioni future.
Il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da determinare in base ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio del progetto, può essere soggetto ad una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati.
La normalizzazione può considerare, ad esempio:
- Variazioni attese nella produzione;
- Espansioni dell’attività;
- Condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es. Modifiche climatiche rilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro e così via) anche in relazione ai nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione.
È importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo rigoroso, così da dimostrare la necessità di un aggiustamento del fabbisogno e, di conseguenza, del dimensionamento dell’impianto.
Questa possibilità di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento più realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione 5.0.
Ammissibilità dei progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte e l’applicazione di una “normalizzazione “nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0.
A dimostrazione di come vi sia una certa flessibilità ed adattabilità della normativa sia riguardo al miglioramento che al dimensionamento più realistico. Affinché il rispetto dei requisiti della normativa Transizione 5.0. possa essere spesso in linea con le esigenze future!
Maria Chiara Di Carlo
Per chiarimenti in modo da attuare Transizione 5.0 è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com