Un altro documento, emesso il 17 gennaio, dall’Agenzia delle Entrate, tende a fare chiarezza sul momento di effettuazione dell’investimento per i beni riconducibili ai vantaggi del Credito 4.0 (Piano Nazionale Industria 4.0 / Transizione 4.0). Il documento “Principio di diritto n. 4/2023”, che ha come oggetto “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Momento di effettuazione dell’investimento – Articolo 1, commi 1051–1063, della legge n. 178 del 2020”, riprende infatti alcuni principi già espressi dalle circolari n. 4/E del 30 marzo 2017 e n. 9/E del 23 luglio 2021.
La corretta individuazione del momento di effettuazione di un investimento, è infatti un punto delicato, soprattutto nel caso di beni il cui acquisto si sia venuto a trovare su anni diversi. Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul il caso in cui i “contratti prevedono che la prestazione del venditore non si esaurisca con il semplice trasferimento del bene mobile compravenduto, ma comprenda anche tutta una serie di attività ”ulteriori” (ad esempio trasporto, assemblaggio, installazione, ecc.).
Per determinare il Momento di effettuazione dell’investimento occorre riferirsi all’art. 109 del TUIR
Sulla scorta di questa affermazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce “che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’articolo 109 del TUIR; pertanto, per i beni mobili: l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà; laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore”.
L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento ”di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle ”ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.
Leggi il Principio di diritto n. 4_2023