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    Anche i distributori di bibite accedono all’iperammortamento

    By Massimiliano Cassinelli27/05/2018Updated:27/05/20182 Mins Read
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    Il Mise regala gli incentivi del Piano Industria 4.0 anche alle Vending Machine. Un’apertura che fa discutere, perché sminuisce la portata di un provvedimento nato per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane

    La macchinetta del caffè o il distributore di snack possono godere degli stessi benefici fiscali di un impianto di produzione? Secondo il Mise si, come si legge nella Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 , che fornisce chiarimenti sui requisiti obbligatori dell’interconnessione e dell’integrazione automatizzata, e sull’applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati nelle circolari precedenti.

     

    Iperammortamento per la macchinetta del caffé

    Nel capitolo relativo ai “Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”, infatti, viene specificato che “avendo riguardo alla funzione strumentale principale che essi sono destinati a svolgere nel ciclo di “produzione” tipico dell’impresa utilizzatrice operante nel settore del commercio, i distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande costituiscano a tutti gli effetti dei “negozi automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente (e automaticamente) il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti e/o la somministrazione di alimenti e bevande in esse (fisicamente) contenuti”.

    Partendo da questa considerazione, si legge nella circolare, il Mise ritiene che le vending machine “siano assimilabili, agli effetti della disciplina dell’iper ammortamento, ai “magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica” e, quindi, ricondotti al punto 12 del primo gruppo dell’allegato A”. 

    Un'affermazione, quest'ultima, che preferiamo non commentare

     

    I requisiti rimangono

    Nel documento viene però chiarito che “il rispetto dei (5+2) requisiti deve essere comunque verificato per mezzo di una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (salvo la possibilità di produrre, nel caso di beni aventi un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, una dichiarazione resa dal legale rappresentante con valore di autocertificazione)”. Anche se appare difficile trovare vending machine che costino più di 500mila euro…

    Infine viene indicato un richiamo sul requisito dell’interconnessione, precisando che i distributori automatici “devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale: in ingresso – ricevendo da remoto istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti – e in uscita – comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica”.

     

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    Massimiliano Cassinelli

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