Una nuova risposta “Principio di diritto n. 7/2023” firmata dall’Agenzia delle Entrate, mira a chiarire Il Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.
Nel documento si fa riferimento all’Articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi disciplinato dai commi 1051-1063 del medesimo articolo.
Quando non spetta il Credito d’Imposta
Tra le esclusioni stabilite vi è quella concernente i ”beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.
In merito, è stato chiesto alla scrivente se i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall’ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall’utenza, rientrino nell’esclusione recata dal comma 1053.
“La finalità del credito qui in esame – spiega la nota dell’Agenzia delle Entrate – è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Pertanto, coerentemente alla suddetta ratio e alle norme che rilevano ai fini in esame, non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta le imprese ”concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
(i) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
(ii) sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
L’appuramento delle suddette condizioni implica una valutazione di carattere fattuale che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).
Il testo integrale del Principio di diritto n. 7/2023 è disponibile a questo link