Il Consiglio dei Ministri del 4 aprile, che si è protratto per tre ore, ha confermato la proroga del super ammortamento.
Sulla scorta di quanto deciso, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, potranno usufruire del cosiddetto superammortamento al 130%. La misura non si applica, invece, ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto.
La misura è valida per gli acquisti effettuati tra il l° aprile 2019 ed il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
L’agevolazione si applica sulla base delle disposizioni previste dalla norma della legge n.208 del 2015, fatta eccezione per la possibilità di utilizzare la maggiorazione solo per la quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.