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    Crediti 5.0 non compensati, interviene l’Agenzia delle Entrate

    By Massimiliano Cassinelli14/01/2026Updated:14/01/20263 Mins Read
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    Con la Risoluzione N. 1/E” del 12 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce la modalità di fruizione dei crediti d’imposta Transizione 5.0

    Transizione 5.0 (nelle versione 2024/2025) continua a creare dubbi ed incertezze, sia per il mancato riscontro a migliaia di prenotazioni, sia per una normativa farraginosa e poco chiara, sia per le continue correzioni inserite da decreti contraddittori e pubblicati improvvisamente. Il tutto reso ancor più controverso dalla presenza, sui social, di “esperti” che millantano di conoscere norme ancora scritte… Una situazione che ha indotto anche l’Agenzia  delle Entrate ad intervenire con una circolare specifica, identificata come “Risoluzione N. 1/E” e datata 12 gennaio 2026.

    Nel documento l’Agenzia delle Entrare ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (ovvero le norme che hanno istituito Transizione 5.0″ dispone, al comma 13 che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate“. Questo aspetto è importante, poiché il ritardo nella trasmissione stessa ha impedito a numerose aziende di compensare il credito maturato nel 2025.
    Da qui il fatto, come si legge nella nota stessa, che l’ammontare non ancora utilizzato al 31/12/2025, “è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
    Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è quindi “suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

    Attenzione agli importi disponibili

    Dal punto di vista fiscale e operativo, la Risoluzione N. 1/E ricorda che “l’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale”.
    Infine viene evidenziato che “In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è
    comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni
    2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero”.

    Scarica la RIS_n_ 01_del_12_01_2026 Fruibilità

    agenzia delle entrate Compensazione Crediti d'Imposta Transizione 5.0
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    Massimiliano Cassinelli

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