E’ obbligatorio apporre la dicitura 4.0 anche sul DDT? La logica, e la lingua italiana, non lo richiederebbe. Infatti la legge n. 178 del 27 dicembre 2020 impone che, per poter accedere ai benefici, “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrate l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei beni agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter».
Un obbligo che, apparentemente, riguarderebbe solo le fatture ed i contratti di leasing. In risposta all’interpello n. 270/2022, l’Agenzia delle Entrate ha però sostenuto che l‘obbligo della dicitura si estende anche ai documenti che certificano la consegna del bene quali il “documento di trasporto”, pena la revoca dell’agevolazione. Un’imposizione che appare eccessivamente punitiva e non sempre di facile applicazione, soprattutto a fronte di fornitori esteri, che spesso faticano a recepire la contorta burocrazia italiana. Inoltre, benché l’omissione sia sanabile prima dell’inizio di un eventuale controllo, non sempre le aziende sono a conoscenza di quello che appare sempre più come un cavillo burocratico, con un limitato riscontro pratico.
Da qui l’Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01787, presentata il 9 gennaio da Gebhard Renate, della Südtiroler Volkspartei, al Ministro dell’economia e delle finanze.
La risposta, pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024 nell’allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-01787, viene evidenziato come “Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni (ovvero dimostrare l’effettivo investimento in un bene 4.0 – ndr), oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative”.
La dicitura sul DDT non è sempre obbligatoria
Nella propria risposta, il Ministero ha però concesso una parziale deroga a questo obbligo, precisando che “Tuttavia, la disposizione in esame, come chiarito dall’Agenzia, potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della legge n. 178 del 27 dicembre 2020, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa”.
Questo significa, in pratica, che la dicitura 4.0 può non essere aggiunta sul DDT se la fattura riporta il numero del DDT attraverso il quale viene documentata la consegna del bene stesso. Un’indicazione che, però, non può essere facilmente inserita quando la fattura è antecedente il DDT stesso…