La cumulabilità delle agevolazioni fiscali rappresenta sempre un punto estremamente delicato, che deve essere valutato con attenzione, per non incorrere in sanzioni. Anche per questa ragione, l’intero articolo 11 è dedicato proprio a chiarire i dubbi legati al fatto che il credito d’IMpsta 5.0 possa essere cumulabile con altre agevolazioni.
Nello specifico, la norma specifica che
1. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che tale sostegno non copra le medesime quote degli investimenti del progetto di innovazione.
3. Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Industria 4.0 ndr) , nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
4. Al verificarsi di una delle cause previste dall’articolo 12, comma 10, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all’articolo 6 del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 19, comma 3, del presente decreto.
Non dimenticate la perizia tecnica contabile
A differenza di quanto stabilito per la Transizione 4.0, il Piano Transizione 5.0 impone anche le Certificazioni contabili, specificando che “L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile”….
“Sono abilitati al rilascio delle certificazioni contabili i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Articolo realizzato con il contributo del revisore contabile specializzato in finanza agevolata Luigi Lavecchia – studio.lavecchia@gmail.com
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Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Pian Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
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