I beni operanti all’estero possono godere i benefici fiscali dell’iperammortamento previsto dal Piano Industria 4.0? Il quesito potrebbe avere risposte diverse, in base alla tipologia ed alla destinazione dei beni stessi.
Per questa ragione un’interessante risposta arriva dall’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato l’interpello di un’azienda che opera in via prevalente nel campo del noleggio dei macchinari e di attrezzatura tecnica per l’edilizia, incluso il montaggio e lo smontaggio di tali beni. Beni che “talvolta vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all’estero”.
Iperammortamento solo a determinate condizioni
In particolare, si legge nel documento diffuso dall’Agenzia stessa, “Secondo quanto prescritto dall’articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità, l’agevolazione dell’iper ammortamento, introdotta dall’articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che si procede al recupero dell’agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del beneficio, i beni oggetto di agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive, anche se appartenenti alla stessa impresa, situate all’estero.
Sul punto, il paragrafo 2.3 della circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ha chiarito, in linea con il termine utilizzato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa, che l’espressione “destinazione a strutture produttive situate all’estero” sia equivalente, come sinonimo, a quella di “delocalizzazione”. La ratio del meccanismo di recupero dell’agevolazione, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.
In relazione allo specifico caso concreto posto all’attenzione della scrivente, secondo le informazioni fornite dalla società istante, la stessa è una società indipendente, non avendo né società controllanti né società controllate e i suoi clienti sono tutti italiani.
Dalle informazioni prodotte, risulta che, pur essendo la durata del noleggio, anche estero, variabile, a seconda del macchinario oggetto della locazione e dei lavori che i loro clienti devono eseguire per i propri committenti, l’eventuale trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha un carattere meramente temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste”.
Alla luce delle predette circostanze del caso concreto, l’Agenzia delle Entrate ha quindi specificato che si ritiene che “la fattispecie sottoposta all’esame della scrivente non configuri una destinazione a struttura produttiva situata all’estero ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità. mantenendo i beni un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia”.