Il Piano Industria 4.0, presentato dal ministro Calenda lo scorso settembre, ha suscitato parecchie aspettative, ma anche una serie di dubbi legati alle corrette modalità di accesso.
Per questa ragione, il Ministero dell’Innovazione Tecnologica ha diffuso una prima serie di risposte ad alcuni dei quesiti più comuni.
Chi ne ha diritto?
In primo luogo viene precisato che possono accedere ai vantaggi dell’iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Apparentemente semplici anche le modalità di accesso. “Si accede in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite autocertificazione. Il diritto al beneficio fiscale matura quando l’ordine e il pagamento di almeno il 20% di anticipo sono effettuati entro il 31 dicembre 2017 e la consegna del bene avviene entro il 30 giugno 2018”.
Viene però precisato che, per “gli investimenti in iperammortamento superiori a 500mila euro per singolo bene è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017”.
Simili precisazioni, per molti versi, potevano essere estrapolate già dal documento ufficiale presentato dal Governo. Sono invece molto interessanti le risposte ad alcune delle domande più diffuse e alle quali il Ministero ha risposto in forma esplicita.
Se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?
“Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene”.
Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iperammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?
“L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 – ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni – la disciplina relativa al c.d. “superammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore). Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iperammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017). L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni). Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il superammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.
Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.
Un bene compreso nell’allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?
“Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento (e non dell’iperammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza”.
L’iperammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?
“Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa”.
Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?
“L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iperammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio. Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato”.
Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?
“Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:
- scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)”.
Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?
“La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito”.