Sulle tematiche relative alle agevolazioni fiscali connesse ai software concessi in locazione operativa si è discusso a lungo. Un chiarimento in merito arriva dalla nuova circolare interpretativa emessa lo scorso 12 luglio dal Mise.
Su questo argomento, infatti, i tecnici del Ministero rispondono a una domanda diretta: “nel caso di una società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? In particolare il quesito chiede se dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?
Nella risposta, rifacendosi a quanto illustrato nella circolare 4/E del 30 marzo 2017, viene chiarito che il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. E’ necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.