La nuova Transizione 5.0 relativa al 2026 sembrerebbe escludere le aziende agricole. Quest’ultime, infatti, non potrebbero godere dei benefici dell’iperammortamento previsto per le altre tipologie di aziende. A questo apparente diversità di trattamento pongono rimedio i commi 454-459 della Legge 199/2025 (Finanziaria 2026). Per le aziende del settore agricolo e della pesca, infatti, viene garantito il Credito d’imposta, con modalità del tutto simili a quelle in vigore lo scorso anno.
Il comma 454 specifica infatti che “Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 e’ concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro”.
Si tratta si un chiarimento importante, poiché pone sullo stesso piano tutte le aziende, senza penalizzare settori importanti come l’agricoltura e la pesca.
Proseguendo nell’analisi della Legge, inoltre, emergono novità importanti, prima tra tutte la possibilità di accedere al credito d’imposta anche a seguito dell’acquisto di macchine azionate da motori endotermici e senza la necessità di dimostrare un effettivo risparmio energetico, in quanto tali requisiti non sono più richiesti dalla nuova normativa in vigore. Viene invece mantenuto il vincolo che impone di non dismettere i beni per cinque anni, ma in questo caso si avrebbe la sola decurtazione del credito non ancora fruito.
Elevati i limiti di spesa
Molto interessante, soprattutto per le aziende intenzionate ad affrontare investimenti particolarmente significativi, anche quanto definito dal comma 457, che fissa i “limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028”, anche se viene chiarito che il credito “è utilizzabile esclusivamente in compensazione – omissis -a partire dall’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.
Rimane invece l’obbligo, che in passato ha creato numerosi problemi, di indicare su fatture, documenti di trasporto e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, “l’espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459” .
Per certificare le stesse spese, inoltre, è obbligatorio dotarsi di “certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e’ rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei conti”. Un costo che, però, verrà compensato al 100%, sino a 5.000 euro, per le aziende non obbligate ad avere un revisore contabile.
A quando il decreto attuativo?
Stupisce, infine, quanto scritto nel comma 459, dove si rimanda ad un apposito decreto attuativo emesso dal “Ministro dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste”, che doveva essere emesso entro fine febbraio, ovvero a 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria. Il decreto, in effetti, non è ancora stato pubblicato, ma non è la chiara la ragione per cui avrebbe dovuto essere pubblicato in ritardo rispetto al decreto chiamato a regolamentare l’accesso alle agevolazioni di tutte le altre aziende.
Intanto, in attesa del decreto attuativo, anche le aziende agricole possono valutare i vantaggi offerti dalla nuova Legge Finanziaria, tra l’altro cumulabile con i benefici della ZES Unica, sfruttando anche le opportunità delle nuove macchine alimentate dalle innovative batterie al litio, che permettono di operare per lunghi tempi anche in ambienti ostili.
