Tra i quesiti a cui risponde la nuova circolare interpretativa, emessa lo scorso 12 luglio dal Mise, si tratta anche dei sistemi per l'assicurazione della qualità. In particolare un quesito è relativo alla condizione di un'azienda che opera esclusivamente nell'ambito dei servizi alle imprese. Un soggetto per il quale viene chiesto se è ammissibile all'agevolazione dell'iperammortamento per la realizzazione di "sistemi per l'assicurazione della qualità" e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell'intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).
Nella risposta fornita dal Ministero, viene chiarito che tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all'allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all'iperammortamento a condizione che sia verificata l'interconnessione e che il soggetto che realizza l'investimento sia titolare di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l'investimento.
Con riferimento specifico alla domanda, viene chiarito che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell'elencazione del "Sistema dell'Assicurazione della Qualità e Sostenibilità dell'allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al Prodotto – Processo Produttivo – Fabbrica ma anche al Servizio – Processo di Produzione del Servizio – Azienda.