Occorre comunicare al Mise gli investimenti in beni compresi nel Piano Industria 4.0? La domanda potrebbe apparire legittima perché, nella ridefinizione degli incentivi fiscali collegati al “Piano nazionale Transizione 4.0”, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 del 2019 ha previsto che le imprese che si avvalgono dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge n.232 del 2016, del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica nonché del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0 effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.
Poca chiarezza e comunicazioni in ritardo
In realtà, chi lavora con professionalità in questo ambito ha ben chiaro il fatto che tale comunicazione non rappresentava un obbligo, ma solamente un invito (a fini statistici) del quale non sono mai stati chiariti i contorni e le modalità. A fronte di alcuni dubbi, però, sono state formalizzate una serie di richieste al Ministero, che solo il 29 dicembre (ovvero due giorni prima dell’ipotetica scadenza del 31 dicembre), ha diffuso una nota chiarendo che “con l’approssimarsi della data del 31 dicembre 2020, che costituisce il termine ultimo per l’effettuazione o la “prenotazione” degli investimenti in beni strumentali, nonché, nella generalità dei casi, il termine di chiusura del periodo d’imposta agevolabile ai fini del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica e ai fini del credito d’imposta per le spese di formazione 4.0, sono giunte numerose richieste di chiarimento in ordine ai contenuti, alla tempistica e alla portata di tale comunicazione”.
Comunicare: una facoltà, non un obbligo
Una presa di coscienza tardiva, anche se utile a ribadire che “la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo economico delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative; in tal senso, è previsto che l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”. Come si possa essere “collaborativi” non è però stato chiarito, anche se le ultime righe della comunicazione sono chiare anche a chi non possiede una competenza specifica nel settore: “si ribadisce che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.
Cosa cambia nel 2021?
Il documento ribadisce però il fatto che, come scritto nelle Legge di Bilancio 2021, “è in corso di predisposizione l’apposito decreto direttoriale per l’indicazione del contenuto, delle modalità e della data, nel corso del 2021, a partire dalla quale le imprese potranno effettuare l’invio della comunicazione in questione”.
Sarebbe questo un ulteriore adempimento che, come per la corretta indicazione in fattura (una dimenticanza che potrebbe far perdere l’intero beneficio fiscale), suggerisce di affidarsi sempre a professionisti terzi, non legati ai fornitori, in grado di supportare le aziende nell’intero percorso si ottenimento dell’agevolazione fiscale.