Il massimale di spesa per il credito d’imposta sugli investimenti 4.0 del triennio 2023-2025 si deve calcolare su base annua e non sul triennio 2023-2025. Questa importante precisazione giunge dalla Circolare 14/E, diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate, dove si chiarisce che, per ciascun anno interessato dal comma 1057-bis della legge 178/2020, i contribuenti avranno a disposizione 20.000.000 di euro di investimenti su cui calcolare l’agevolazione, con un totale che sale dunque a 60.000.000 di euro per il triennio in esame.
La Circolare riprende le novità previste dalla legge di Bilancio 2022 sui crediti di imposta per le imprese e la parte più significativa del documento è quella dedicata agli incentivi Industria-Transizione 4.0, che la legge 234/2021 ha modificato e prorogato anche nell’ambito degli interventi previsti dal Pnrr.
Il massimale è di 20.000.000 di euro all’anno
Un chiarimento particolarmente favorevole e inatteso riguarda i massimali di spesa previsti dal comma 1057-bis della legge 178/2020, che disciplina la proroga degli incentivi 4.0, disposta dalla legge 234/2021. La norma attribuisce crediti di imposta per gli investimenti in beni materiali (con le caratteristiche dell’allegato A alla legge 232/2016) realizzati tra il 2023 e il 2025 (con la coda temporale del 30/06/2026 per “prenotazioni” entro lil 31/12/2025) pari al 20% (fino a 2.500.000 di euro di spesa), al 10% (tra 2.500.000 e 10.000.000 di euro) e al 5% (tra 10.000.000 e 20.000.000 di euro).
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Il testo normativo è letteralmente strutturato in modo tale da riferire i limiti di spesa (sia i singoli scaglioni che il massimale di 20.000.000 di euro) all’intero triennio di riferimento, il che ha indotto molti operatori a considerare estremamente depotenziata la proroga degli incentivi disposta dalla legge 234/2021. Secondo la lettera della norma, infatti, i contribuenti avrebbero a disposizione 20.000.000 di euro di tetto di spesa per gli investimenti realizzati nel corso di ben tre anni e mezzo (quindi meno di 6.000.000 di euro in media all’anno).
L’agenzia delle Entrate, dopo aver sottolineato che il dato letterale induce a interpretare la norma nel senso sopra indicato, afferma che ragioni di interpretazione logico-sistematica portano invece a ritenere corretta una interpretazione diversa, che consideri i plafond riferiti a ogni singolo anno indicato nel suddetto comma 1057-bis. Depone in tal senso, prosegue la circolare 14/E, la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2022 che commenta la norma attraverso una tabella in cui i tre anni sono esposti con distinti tetti di 20.000.000 di euro. Pertanto, nel 2023 si applicherà una prima griglia di agevolazioni fino a 20.000.000 di euro, nel 2024 un’altra griglia fino a 20.000.000 di euro e nel 2025 una terza (quest’ultima coprirà anche la coda al 30/06/2026) per un totale triennale di 60.000.000 di euro.
La circolare 14/E non chiarisce però se la descritta interpretazione sul computo annuale del tetto di spesa si estenda anche a quanto stabilito dal Dl 4/2022 che ha previsto, all’interno del triennio sopra considerato, un nuovo scaglione di spesa tra 10.000.000 di euro e 50.000.000 di euro (aliquota del 5%) per gli investimenti con obiettivi di transizione ecologica che saranno fissati da un futuro DM.
La circolare illustra poi in dettaglio la proroga del credito di imposta R&S disposta dal comma 45 della legge 234/2021 richiamando anche le modifiche intervenute con la legge 160/2019.
Nella stessa Circolare sono anche forniti chiarimenti sul credito per le spese di quotazione delle PMI, per il tax credit librerie e per il bonus acqua potabile.
Scarica la Circolare 14 del 17_5_22
ing. Ugo Gecchelin CEO Team 4.0 s.r.l.