A distanza di oltre 4 anni dalla prima Finanziaria con cui fu introdotto il Piano Industria 4.0, la normativa fiscale e quella tecnica dovrebbero ormai essere assodati. Invece le aziende cadono ancora, e non raramente, in alcune trappole. Si tratta di trappole tese, a volte dallo stesso legislatore, che ha cambiato ogni anno ne normi fiscali, ma anche da fornitori poco corretti, che approfittano della propria posizione di leader per ingannare i cliente. Ma come non cadere in queste trappole? Sicuramente è necessario affidarsi ad autentici professionisti del settore, che abbiano già operato con criterio su macchine e impianti. Ma è altrettanto importante conoscere alcune delle trappole più comuni, per evitare di caderci e per smascherare i falsi esperti.
In questo articolo prendiamo in considerazione alcune dei casi più comuni e attuali:
Dicitura in fattura
Si tratta di una dicitura tassativa, in assenza della quale l’agevolazione è automaticamente annullata.
Sulla fattura deve essere indicato il riferimento alla normativa fiscale, quindi ai commi della Legge fiscale 2021.Questa dicitura è tassativa. In assenza della stessa l’agevolazione viene tolta. È possibile recuperare tale eventuale dimenticanza prima di un eventuale controllo, poiché in assenza l’agevolazione viene automaticamente annullata.
Perizia asseverata
Circa la perizia asseverata vi sono alcune novità rispetto all’anno scorso: non è obbligatoria per gli investimenti inferiori ai 300.000 euro. Per questi investimenti è sufficiente un’autocertificazione del legale rappresentante, se consapevole di quanto stia firmando. Una consapevolezza non legata tanto alla conformità dei requisiti, quanto alla dimostrazione degli stessi da parte di un rappresentante, che potrebbe ovviamente avere competenze diverse. Sempre meglio, quindi, fornirsi dell’analisi tecnica redatta da un tecnico esperto che spieghi tutto nel dettaglio e possa rispondere in anticipo ad eventuali domande poste da un ispettore ministeriale.
La perizia asseverata è sempre obbligatoria in caso di investimenti superiori ai 300mila euro.
La responsabilità è comunque del legale rappresentante che poi, eventualmente, si rifarà su chi ha firmato la perizia.
Non esistono “macchine Industria 4.0”
Malgrado le rassicurazioni dei fornitori, quasi nessuna macchina è realmente “Industria 4.0” finché non viene installata e interconnessa In caso contrario, nella migliore delle ipotesi, è Industria 4.0 ready. Questo significa che, potenzialmente, può soddisfare i requisiti, ma ciò non è sicuro finché non lo si verifica sul campo. Del resto, ciascuno di noi è potenzialmente in grado di correre i 100 m in10 secondi, ma solo pochi uomini ci sono riusciti.
La perizia del fornitone non ha valore
Continuando quanto visto al paragrafo precedente, occorre ricordare come la perizia che ha realmente valore è quella fatta da un certificatore terzo, sia rispetto al fornitore che all’azienda. In caso contrario è solo uno strumento da utilizzare per contrastare un’eventuale contestazione da parte degli enti ministeriali incaricati di effettuare le verifiche, ma la sua efficacia potrebbe essere messa in discussione, oltre al fatto che non ha nessun valore in quanto priva di terzietà.
Quindi il documento non potrà essere firmato da un tecnico interno all’azienda e non potrà essere neppure un tecnico legato al fornitore.
L’impianto è certificato?
Uno dei requisiti di accesso alle agevolazioni è quello della sicurezza. si tratta di un requisito pressoché scontato per le singole macchine. Ma non possiamo dimenticare che le macchine vanno a comporre un impianto. Quindi, se viene richiesta un’agevolazione su un impianto deve essere certificata la sicurezza dell’intero impianto e non delle singole macchine.
Esistono macchine non sicure? No. Ma esistono impianti non certificati. Chiaramente qualunque macchina avrà un certificato di sicurezza tuttavia bisogna avere un’attenzione particolare soprattutto in ambito impiantistico.
Ogni impianto è composto tipicamente da più macchine. Se è richiesta un’agevolazione su un impianto deve essere certificata la sicurezza dell’intero impianto e non della singola macchina. Questo perché se vengono messe insieme due macchine, che prese singolarmente siano sicure, si viene a creare una terza macchina (o un impianto), che potrebbero essere non sicuri.
Quindi è molto importante certificare la sicurezza dell’intero impianto su cui verranno fatti dei controlli. Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni l’Agenzia delle Entrate potrà richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere. Il Ministero dello Sviluppo Economico a sua volta potrà avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche e specialistiche. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dello sviluppo economico.
Non soltanto strumenti tecnici quindi ma anche tecnici che possano potenziare i vari strumenti nei loro punti nevralgici. Trasformandoli da potenziali trappole in punti di sicurezza e di forza.
Maria Chiara Di Carlo