Uno dei principali dubbi connessi al nuovo Piano Transizione 5.0 era legato alla determinazione dei risparmi energetici, in quanto non era per nulla chiaro come determinare i famosi risparmi minimi del 3% o del 5%. Un dubbio che viene finalmente superato dall’articolo 9 – Riduzione dei consumi energetici.
Il comma 1 specifica che “La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali …. con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento”. Il tutto, ovviamente, “assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento”. L’articolo, quindi, non impone un’effettiva misurazione, ma richiede “una stima”.
Proprio la stima diventa fondamentale quanto, come illustrato nel comma 3, non si dispone “di dati energetici registrati per la misurazione diretta” In questo caso “i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili“. Una frase, quest’ultima, che lascia spazio a diverse interpretazioni e per la quale saranno sicuramente necessari ulteriori chiarimenti.
Cosa accede se innovo più processi produttivi?
Attenzione però a quanto specificato al comma 2, laddove viene precisato che “La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è in ogni caso calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo”.
Quali risparmi per le new company?
Nella Legge 56 del 29 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 100 del 30/04/2024, non era stata chiarita le figura delle New company che, nel Decreto attuativo assumono invece il nome italiano di “imprese di nuova costituzione”, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. La definizione di “scenario controfattuale”, fornita nelle prime pagine del Decreto è però controversa: “struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Diverso, e non contemplato dalla Legge 56/2024 il caso delle “imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”. Per queste realtà, che ovviamente “non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione”…. la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Interessante anche l’agevolazione e la definizione di “imprese di nuova costituzione” ovvero “le imprese attive che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione”. Per queste realtà, che corrispondono al concetto di new company, è previsto che i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).