Transizione 5.0 premia, come noto, gli investimenti nell’ambito di progetti, che comportino un risparmio energetico pari almeno al 3% (valore che sale al 5% in caso di risparmio riferito ad un singolo processo produttivo).
In questo ambito, l’Articolo 9 del Decreto Attuativo fissa le modalità di calcolo della Riduzione dei consumi energetici. E’ però importante sottolineare come, al momento, non siano ancora note le regole operative tecniche.
In particolare, viene però definito che “La riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento“.
In questo ambito, come specificato al comma 2, occorre però ricordare che “La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo“.
Cosa fare in mancanza di misura del risparmio?
Non tutte le aziende dispongono, però, di misure effettive e puntuali dei propri consumi. In questo caso, il comma 3 spiega che, “Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili”.
Dati non sempre disponibili, soprattutto quando, le imprese hanno “variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale”.
Un’ulteriore distinzione riguarda le imprese di nuova costituzione, per le quali “i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Scarica il testo integrale del Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed, firmato dai Ministri Urso e Giorgetti