Con l’approvazione del Decreto Attuativo da parte della Corte dei Conti, è necessario valutare con estrema attenzione date e scadenza, poiché i termini sono molto rigorosi, a partire da alcune definizioni di riferimento.
Data di avvio del progetto di innovazione: “si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”. Questo significa, quindi, che la sottoscrizione dell’ordine determina, tipicamente, l’inizio del progetto stesso.
Altrettanto importante, in termini di date, è data di completamento, in quanto la norma stabilisce che “il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B , alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati. Questo significa, ad esempio, che “le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili”
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni. Questa definizione è particolarmente importante perché non impone che, per considerare conclusi i lavori, l’impianto debba essere anche collegato alla Reta nazionale, ma concede un ulteriore lasso di tempo (ovvero 12 mesi) per effettuare quest’ultima attività.
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale”.
Attenzione, però, a quanto specificato al comma 5 dell’articolo 4, dove viene chiarito che: “Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7.”
Questo significa, all’atto pratico, che sulla stessa struttura produttiva, un nuovo progetto innovativo può essere avviato solo dopo aver concluso quello precedente.
Date e scadenze
Riuscire a rispettare le scadenze, invece, non sarà semplice. Poiché la data del 31 dicembre 2025 rappresenta un termine ultimo e, presumibilmente, senza possibilità di proroghe. L’Italia deve infatti rendicontare i costi entro il giugno 2026 e sei mesi sono necessari al Ministero per questa analisi.
L’unica proroga, al momento, riguarda gli oneri documentali, che potranno essere completati e trasmessi sulla piattaforma GSE entro il 28 febbraio 2026. Un’ulteriore deroga, come detto, è prevista per gli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile. In questo caso, infatti, il termine dell’investimento è dato dal termine dei lavori e non dall’allacciamento alla rete, che dovrà comunque avvenire entro 12 mesi.
Definito, inoltre, il tetto massimo dei 50 milioni all’anno per singola azienda. Questo significa che, anche a fronte di un progetto iniziato nel 2024, ma concluso nel 2025, la spesa andrà a limitare il plafond 2025 e non quello 2024.
Resta valido, invece, l’effetto retroattivo, con la possibilità di agevolare con Transizione 5.0 gli investimenti successivi al 1° gennaio 2024, dove la data si inizio investimento è quella di sottoscrizione dell’impegno giuridicamente vincolante (ossia, tipicamente, la sottoscrizione del contratto con il fornitore).
Scarica il testo integrale del Decreto_attuativo_Transizione_5.0_signed, firmato dai Ministri Urso e Giorgetti