L’articolo 4 del Decreto attuativo di Transizione 5.0 focalizzato sull’identificazione dei beni e dei progetti agevolabili. Si tratta di un articolo fondamentale, in quanto i beni 5.0, oltre a soddisfare i requisiti già previsti dal Piano Transizione 4.0, sono chiamati a garantire il risparmio energetico, che può essere certificato come spieghiamo nel nostro articolo: Transizione 5.0, come certificare il risparmio energetico?
Attenti alle date fondamentali
Possono accedere al Credito d’imposta 5.0 solo i “progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025“… “tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”. Sono queste indicazioni che, del resto erano già note, mentre nel comma successivo viene spiegato che, nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.
Molta attenzione deve essere prestata alla data di avvio del progetto di innovazione che, come spiegato al comma 3 è “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Al comma 4 viene invece chiarito come identificare la “data di effettuazione dell’ultimo investimento“:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Quanti investimenti può effettuare un unico soggetto?
Il comma 5 dell’articolo 4 pone l’accento anche sul numero massimo di progetto finanziabili per ogni azienda. Viene infatti specificato che “sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario”. Viene però evidenziato che “I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all’articolo 12, comma 10, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 12, comma 7.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
In considerazione del ritardo con cui è stato pubblicato il Decreto Attuativo Transizione 5.0, viene inoltre concessa una parziale proroga. Al comma 6 viene infatti precisato che “I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 1 sia per gli investimenti.
Articolo realizzato con il contributo dell’ing. Lodovico Mabini – l.mabini@cmengineering.eu
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Decreto Transizione 5.0 giugno 2024
Articolo in fase si aggiornamento. Altri articoli sul Decreto Attuativo del Pian Transizione 5.0 sono in pubblicazione su questa testata.
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