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    Transizione 5.0, testo definitivo e commenti

    By Massimiliano Cassinelli24/12/2025Updated:24/12/20256 Mins Read
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    Praticamente definitivo il nuovo Piano Transizione 5.0, con iperammortamento e nuovo elenco dei beni agevolabili. Testo e analisi

    Con il voto di fiducia di martedì 23 dicembre, la nuova Transizione 5.0 è ormai definitiva, poiché difficilmente il testo subirà modifiche nel corso della discussione prevista dal 28 dicembre alla Camera dei Deputati. Analizziamo in seguito, i principali contenuti della Finanziaria 2026.

    Un unico iperammortamento al 180%

    “Comma 427. Ai fini delle imposte sui redditi, peri soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10milioni di euro e nella misura del 50 percento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”.

    Rispetto agli ultimi anni, viene cancellato il credito d’imposta per tornare all’originario (Piano Calenda) con un iperammortamento che corrisponde (indicativamente) ad un risparmio fiscale stimato nel 40%. Tale valore, che dipende però dalla tassazione di ogni soggetto, viene spalmato in più anni (in base all’ammortamento del bene) ed è fruibile solo dalle aziende che realizzano utile. Da evidenziare, inoltre, che il vantaggio fiscale viene sfruttato solo a partire dall’anno successivo, facendo venire meno anche i vantaggi della liquidità.

    Altra novità importante è legata al fatto che le agevolazioni sono riconosciute solo per beni prodotti nell’UE (o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo). Una scelta che limita in modo significativo il parco macchine agevolabile.

    Molto positivo, invece, l’aver definito un piano strutturale, con un orizzonte temporale che arriva sino al 30 settembre 2028. Una scelta che risponde alle esigenze delle aziende che devono realizzare impianti complessi, ma anche al fatto che l’ordine di macchine industriali non può essere evaso in tempi brevi.

    Cambiano i beni agevolabili

    “429. La maggiorazione di cui al comma 427 è riconosciuta per gli investimenti in:

    1. a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
    2. b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a),numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b)e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio2024, n.11.”

    Il nuovo elenco di beni agevolabili ricalca, nella sostanza, quanto già previsto nei storici Allegato A. Sono invece previste significative modifiche per i beni presenti nell’Allegato B (i beni immateriali).,

    A questo link trovi l’elenco completo dei beni agevolabili.

    Interessante il fatto che vengano agevolati gli impianti fotovoltaici senza il concetto di “bene trainato”, ovvero senza la necessità di essere legati ad un investimento in beni materiali 5.0. Occorrerà però attendere i Decreti attuativi. Ha invece suscitato un notevole disappunto la scelta di agevolare solo alcuni moduli fotovoltaici, escludendo così la maggior parte dei produttori nazionali.

    Rimane la piattaforma GSE

    “430. Per l’accesso al beneficio di cui al comma 427 l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei servizi energetici–GSE S.p.A. (GSE), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili”.

    Malgrado i problemi informatici lamentati negli scorsi anni, viene quindi confermato il ruolo del GSE come gestore delle pratiche burocratiche.

    Confermata la cumulabilità

    “431. Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n.207.”

    La Legge, come in passato, conferma la possibilità di cumulo, specificando il divieto della cosiddetta “doppia agevolazione”, specificando che è necessario tenere conto di tutte le agevolazioni fruite

    Dismissione si, ma pendendo i vantaggi

    “432. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento”.

    Viene quindi ammessa la possibilità di sostituire un bene prima del termine del periodo di ammortamento, anche se con svantaggi a fronte della scelta di beni caratterizzati da un minor prezzo.

    In attesa del decreto attuativo

    “433. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio”.

    Come al solito, la Finanziaria definisce le linee generali, che dovranno poi essere precisate e dettagliate da un apposito Decreto che, teoricamente, dovrebbe essere redatto entro la fine di gennaio. Anche se l’esperienza degli scorsi anni ci ha insegnato che questi decreti vengono quasi sempre emanati con mesi di ritardo

     

     

    Finanziaria novità Transizione 5.0
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