Importantissima novità in vista del Bonus ZES unica. Ritoccate in maniera virtuosa, e soprattutto vantaggiosa, le disposizioni sul contributo alle Zone Economiche Speciali (ZES). In particolare l’art. 8 del DL n.155 del 19 Ottobre 2024 include, nella comunicazione integrativa, gli investimenti realizzati tra il 1°Gennaio 2024 e il 15 Novembre 2024.
Quindi le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del Credito d’Imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Quali le novità per la ZES Unica
L’art.8 del DL n.155 del 19 Ottobre 2024 permette così di indicare, a consuntivo, spese maggiori.
Ciò spinge alla deduzione che, se sia stata approntata una simile modifica, il Ministero evidentemente si ritiene convinto che le comunicazioni consuntive esprimeranno richieste di credito d‘imposta inferiori (non solo ai 9,4 miliardi di euro di credito prenotato ma anche ai 3,2 miliardi di risorse stanziate).
Ciò in quanto è previsto che, qualora il credito d’imposta risulti ancora fruibile, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate verrà determinato l’ammontare massimo del credito d’imposta residuo spettante a ciascun beneficiario, in relazione agli ilteriori o maggiori investimenti realizzati.
E, pertanto, tali maggiori investimenti troveranno soddisfazione se, e solo se, le risorse stanzate dal Ministero siano superiori alla quota di credito richiesto con riferimento agli importi “non incrementati“ rispetto alle domande iniziali.
Il che significa che dovranno essere soddisfatti a percentuale piena le imprese che hanno candidato istanza (quindi pendendo non già il 17,668% del credito richiesto bensì il 100% dello stesso) e dovrà emergere una dotazione non spesa di risorse ministeriali da poter destinare ad una seconda ripartizione, per le quote incrementali di investimento consuntivate dalle aziende partecipanti alla misura Zes Unica Sud.
La comunicazione integrativa per il bonus ZES unica può, dunque, avere luogo anche con investimenti superiori. Il DL 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione.
Gli investimenti in zona ZES possono essere maggiori
Tecnicamente, ed in via definitiva, l’art.8 del DL 19 ottobre 2024 n.155 (il c.d. “decreto fiscale” collegato alla manovra) intervenendo sull’art.1 del DL 113/2024 convertito (c.d. DL “Omnibus”) modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno ex art.16 del DL 124/2023. Prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione “originaria”.
Attenzione alle modalità
Piccoli ma importanti gli accorgimenti da adottare nella gestione a breve termine in vista del Bonus ZES.
Circa ogni macchinario, e in vista del Bonus ZES, è utile precisare come il verbale di “consegna” vada firmato, normalmente, alla consegna del bene. Indicando il momento in cui il bene entra nel possesso e sotto la piena responsabilità. Il collaudo, invece, è altro concetto.
Per il progetto ZES il bene acquistato è sufficiente che sia acquistato e quindi nel caso di leasing che ci sia il contratto firmato e il verbale di consegna. Alla data del 15/11/2024 per la ZES non è richiesto che il bene debba essere anche installato e collaudato. È sufficiente la sola consegna.
Il verbale fa firmato entro il 15.11.2024. Entro tale data per il bene acquistato in leasing devono esserci:
1) Ordine;
2) Contratto di leasing;
3) Verbale di consegna firmato alla consegna del bene.
Mentre per i beni acquistati direttamente devono esserci:
1) Ddt (se presente);
2) Fattura di acquisto.
Il pagamento non è richiesto entro il 15.11.2024.
Agevolazione delle opere murarie
Vi è inoltre un dato particolarmente importante da considerare circa le opere murarie.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate sta battendo su un aspetto indicato nell’interpello 310 del 2023. Alla pagina 8 dell’interpello si distingue tra “beni immobili non dotati del requisito della novità“ ed “interventi di nuova costruzione“ (quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità).
“In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, dunque, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento. Alla luce del fatto che il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380) all’articolo 3, considera come “interventi di nuova costruzione”(quindi, di fatto, dotati del predetto requisito della novità) anche ‹‹l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente››.
Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per se stessi) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’ìmmobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
Riepilogando. Verbale firmato alla consegna di bene ed installazione /collaudo. Beni acquistati in leasing e beni acquistati direttamente. Beni immobili non dotati del requisito della novità ed interventi di nuova costruzione.
Piccoli ma importanti gli accorgimenti di cui tener conto nella gestione a breve termine in vista del Bonus ZES. Nella quale esperienza e competenza faranno davvero la differenza.
Maria Chiara Di Carlo
Per qualsiasi chiarimento o approfondimento in vista del Bonus ZES unica è possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com.