Dopo avere ottenuto l’atto di concessione attestante il riconoscimento del credito ZES unica 2024 per alcune società, nel cassetto fiscale, non risulta detto credito. È stato chiesto, pertanto, supporto per capire in quale parte del cassetto fiscale trovare il credito riconosciuto come da atto di concessione ricevuto.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’art.1 del decreto legge 9 agosto 2024 n.113 abbia apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, ragione per la quale i crediti non sono al momento disponibili nel cassetto fiscale.
In particolare è ora previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno 2024 debbano inviare all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal credito, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata.
La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno 2024 reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Il nuovo modello di comunicazione
Con provvedimento del 9 settembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto legge 9 agosto 2024 n.113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica.
Sono presenti le istruzioni e la definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito di imposta di cui all’articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023 n.124.
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione integrativa, da inviare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 18 novembre 2024.
La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d’investimento iniziale. Se è presente un riferimento a più progetti di investimento per ogni progetto va compilato un distinto modulo. Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria è consentito aumentare:
- l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
- la dimensione d’impresa;
- il numero dei progetti;
- il numero delle strutture produttive;
Possibile inoltre modificare:
- la tipologia progetto per i progetti realizzati;
- l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati;
- i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati.
Vanno riportati i dati dell’impresa che intende beneficiare del credito d’imposta con codice fiscale e dimensione dell’impresa.
In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell’azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito di imposta esiste una disciplina apposita.
È necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il “codice carica” corrispondente. Il beneficiario può annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata. Va indicata anche la data di impegno alla presentazione telematica e il rappresentante o il titolare dell’impresa è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ecco, inoltre quale deve essere il contenuto dei vari quadri:
Quadro A: dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
Quadro B: Dati della struttura produttiva;
Quadro C: Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
Quadro D: Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti “de minimis”.
Quadro E: estremi fatture e certificazione;
Quale il credito effettivamente fruibile?
Entro il 12 dicembre 2024 sarà nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile.
La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso art.1 del decreto legge n.113 del 2024 e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.
Pertanto, in attesa di quanto disposto dal decreto, la Direzione Centrale Servizi Fiscali dell’Agenzia delle Entrate ha attualmente sospeso la fruizione del credito derivante dalle istanze presentate entro il 12 luglio 2024, anche se relative ad investimenti già effettuati. E, per tale ragione, i crediti non risultano nel cassetto fiscale.
Cruciale, dunque, sarà una corretta compilazione del modello di comunicazione integrativa da inviare all’Agenzia delle Entrate a partire dal 18 novembre 2024. Determinante sarà l’ausilio di liberi professionisti preparati e soprattutto esperti!
Maria Chiara Di Carlo
Per qualsiasi tipo di chiarimento o supporto sarà possibile rivolgersi a studio.lavecchia@gmail.com